Home 2011 27 Dicembre IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE DOPO LA RIFORMA GELMINI
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE DOPO LA RIFORMA GELMINI PDF Stampa E-mail
In più contesti ricorre ormai il tema di una riforma, o riformulazione che dir si voglia, del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). L’approvazione prima e l’attuazione lenta e farraginosa poi della Legge 240 (più nota come Riforma Gelmini) comportano un nuovo scenario normativo e politico del sistema universitario italiano, in cui si inserisce anche il CUN con i suoi ruoli e funzioni. Esemplifica bene questo cambiamento di funzioni la sottrazione al CUN della competenza sul collegio di disciplina, demandata adesso con la Riforma Gelmini ai singoli atenei. Il collegio del CUN, composto da professori di prima e seconda fascia e da ricercatori, ha svolto e svolge ancora di fatto, nelle more dell’attuazione della legge Gelmini, la funzione giudicante sulle vertenze disciplinari riguardanti professori e ricercatori. Sia la fase istruttoria che la presentazione del giudizio hanno carattere collegiale e vedono ciascun componente coinvolto a prescindere dal ruolo o fascia di appartenenza. Si tratta di una modalità operativa che vede pari doveri e poteri tra professori e ricercatori valorizzando quindi, come ragionevole, rispetto ai ruoli ricoperti, l’esperienza dei singoli docenti relativa al sistema universitario. Tale competenza, una volta sottratta al CUN, aprirà diversi scenari, come la differenziazione delle istruttorie e dei giudizi tra sede e sede, la perdita della collegialità, e soprattutto una minore indipendenza e un aumento dei conflitti di interesse nella formulazione dei giudizi. Infatti, mentre adesso i giudicati sono molto lontani dai componenti del collegio giudicante, in futuro giudicati e giudicanti saranno colleghi di sede. Tale scenario riduce la distanza fra giudicante e giudicato, distanza che dà maggiori garanzie di indipendenza al giudizio tutto e la cui riduzione configura un cambiamento peggiorativo. Un altro cambiamento peggiorativo apportato dalla L. 240/2010 riguarda la definizione di «criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare» ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Tali parametri, infatti, saranno individuati dallo stesso Ministero senza consultare in merito il CUN (che pure in passato era già stato incaricato della definizione di «standard minimi di qualità necessari per un ottimale svolgimento delle procedure concorsuali», e di definire standard utili «per determinare il grado di qualificazione dei proponenti dei progetti di ricerca di interesse nazionale»). Una materia estremamente interna alle singole discipline, pertanto, verrà sottratta all’ambito di competenze del CUN configurando un’estromissione delle comunità accademiche, con tutte le loro competenze, dall’elaborazione di criteri di selezione e riproduzione delle stesse comunità scientifiche. Al di là di questi esempi specifici, nella Legge 240/2010 sono poi contenute norme ed intersezioni di norme per cui il ruolo fondante di consulenza e proposta  del CUN viene notevolmente ridimensionato e il più delle volte limitato a puro parere consultivo. Si sancisce poi una sempre maggiore affermazione della prassi per cui su alcuni temi, in cui la richiesta del parere CUN avrebbe costituito un supporto migliorativo alle azioni ministeriali, ci si riferisce invece ad altri soggetti, non elettivi, ma di nomina ministeriale. Alla luce di questi cambiamenti, è necessario perciò chiedersi quale potrà essere il vantaggio che l’università e il Ministero potranno trarre dall’esautorazione di un organo collegiale tecnico e di natura elettiva che rappresenta nel modo più ampio e completo l’università.
Il valore specifico del CUN risiede nella funzione di raccordo del sistema universitario nazionale garantita dalla verifica dei regolamenti didattici di ateneo, rispetto ai quali il CUN esprime dei veri e propri giudizi di accreditamento dei corsi di studio. Ad oggi le singole università, per poter inserire nella propria offerta formativa dei nuovi corsi di studio, devono ottenere una sorta di validazione dal CUN. Il CUN vaglia e valida questi corsi alla luce della normativa di riferimento in particolare quella sulle “classi” di appartenenza dei corsi di studio, affrontando un processo di studio e istruttoria complesso che richiede competenze trans-disciplinari. Un altro compito fondamentale svolto dal CUN riguarda il tema della valutazione ai fini del reclutamento dei docenti. In quest’ambito il CUN definisce i settori concorsuali che costituiscono la base delle procedure di reclutamento stesse. Quest’azione del CUN, organo centrale che lavora però in stretto contato con le comunità scientifiche, è critica e vitale per regolare progressioni, ambiti e prerogative dei docenti e dei ricercatori universitari prevenendo e disinnescando potenziali e più laceranti conflitti in sede locale, dove più facilmente una visione e valutazione attente ad esigenze ed obiettivi complessivi potrebbe essere distratta da interessi particolari.
(Fonte: A. Pezzella, menodizero 09-12-2011)