Home 2011 7 Dicembre STATUTI. DAL MIUR ALCUNE SIGNIFICATIVE OSSERVAZIONI A UN NUOVO STATUTO D’ATENEO
STATUTI. DAL MIUR ALCUNE SIGNIFICATIVE OSSERVAZIONI A UN NUOVO STATUTO D’ATENEO PDF Stampa E-mail
Articolo 9.Comma 2. Si richiamano in proposito le norme che disciplinano l'approvazione degli statuti previste dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, relativamente alla necessità della maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti, e l'art. 2, comma 5, della legge n. 240 del 2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Si ritiene pertanto necessario prevedere che il parere del Consiglio di amministrazione sia adottato con la predetta maggioranza.
Articolo 10. Comma 1, lett. a, b e c). Si ritiene debba essere precisato che le delibere relative all'approvazione del regolamento generale di ateneo, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità richiedono l'approvazione da parte degli organi competenti a maggioranza assoluta. In proposito, si evidenzia che il citato principio dell'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, deve ritenersi vigente, oltre che per gli statuti, (almeno) per i regolamenti in questione. E' pertanto necessario inserire, nelle lettere in esame, dopo la parola "maggioranza" la seguente: "assoluta".
Articolo 14. Comma 3, Iett. c). Occorre rivedere la competenza del Senato accademico riconducendola alla funzione di proposta dei criteri di ripartizione dei finanziamenti, la cui determinazione è di competenza del Consiglio di amministrazione.
Articolo 17. Comma 4, lett. f). Occorre eliminare il termine "vincolanti" riguardo le proposte dei dipartimenti in materia di chiamata dei professori e dei ricercatori (v. artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010). Occorre inoltre eliminare l'espressione "fatta salva la verifica in merito alla sostenibilità della spesa", poiché limita eccessivamente lo spettro di azione del Consiglio di amministrazione.