Home 2011 7 Dicembre RICERCATORI. IL RICERCATORE TD NON PUÒ FARE ANCHE L'AVVOCATO
RICERCATORI. IL RICERCATORE TD NON PUÒ FARE ANCHE L'AVVOCATO PDF Stampa E-mail
Il ricercatore universitario confermato a tempo pieno non può svolgere la professione di avvocato: l'incompatibilità va esclusa soltanto in caso di opzione per il tempo definito. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 389/11) negando a un ricercatore universitario a tempo pieno la possibilità di restare iscritto all'albo degli avvocati e di esercitare la libera professione. Tali disposizioni - aggiungono gli Ermellini - manifestano la chiara volontà del legislatore di considerare solo in caso di opzione per il «tempo definito» l'esercizio professionale compatibile con la qualifica di «ricercatore confermato» e l'eventuale situazione di incompatibilità sanabile. In conclusione, secondo le sezioni Unite, anche per i ricercatori confermati, come per i professori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento di attività libero-professionali va esclusa solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno.
(Fonte: La Stampa 21-11-2011)