Home 2011 1 Novembre Retribuzioni. Regolamento del trattamento economico dei professori e ricercatori. Parere favorevole in Commissione alla Camera
Retribuzioni. Regolamento del trattamento economico dei professori e ricercatori. Parere favorevole in Commissione alla Camera PDF Stampa E-mail

Le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e VII Cultura della Camera hanno approvato in sede di atti del Governo, un parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (atto n. 402). Le condizioni sono le seguenti:

1. All’articolo 2, si sostituisca il comma 3 con il seguente: «3. L’attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.»;

2. Nella rubrica dell’articolo 3, si aggiunga, in fine, «assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni»; al comma 3, si richiami direttamente l’articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, in simmetria con l’articolo 2, comma 3, del regolamento; al comma 5, si faccia corretto riferimento al passaggio da professore di seconda fascia a professore di prima fascia e non viceversa;

3. All’articolo 5, si espliciti che anche per l’allegato 4 è previsto l’aggiornamento annuale;

4. All’articolo 5, si chiarisca, poiché la norma citata è inserita nel Capo II del Titolo III, che riguarda il personale non docente dell’università, se tale norma non debba riferirsi correttamente, in particolare, al quarto comma dell’articolo 81 della legge n. 312 del 1980 – che dispone che, ai fini dell’applicazione delle leggi che prevedono l’attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime – la cui applicabilità al personale docente è disposta dall’articolo 72, settimo comma, della medesima legge;

5. All’articolo 5, comma 2, si indichi il riferimento corretto alla legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1;

6. Si corregga l’Allegato 4, b), Professori Associati (II fascia) a Tempo Pieno, in quanto dalla nona classe della Progressione economica per classi triennali rimodulate non vi è più corrispondenza di importi con la Progressione economica per classi triennali del nuovo regime; e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, lettera d), si valuti l’opportunità di uniformare la parola «nominati» con la rubrica dell’articolo 2, ove si utilizza la parola «assunti»;

b) all’articolo 5, si valuti l’opportunità di prevedere l’abrogazione espressa.

(Fonte: http://www.litis.it 20-10-2011)