Si riportano alcuni passaggi della nota del CUN a margine dell’audizione alla Camera del 6 ottobre sullo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”: Il CUN ritiene, in via preliminare, che il provvedimento debba essere corretto (-modificato) sul punto dell’ambito soggettivo di applicazione. Il CUN rileva come la posizione dei ricercatori a tempo indeterminato, ai fini della progressione economica su base premiale, debba essere differenziata, almeno ai fini della valutazione che si può rendere della loro “attività didattica”. L’autonomia universitaria possiede più di una valenza e si declina in più contenuti: esiste un’autonomia ordinamentale, organizzativa, gestionale, un’autonomia didattica, dovrebbe esistere un’autonomia finanziaria, ma esiste anche un’autonomia della ricerca. Nessuno di questi contenuti può svilupparsi o affermarsi a detrimento delle altre e questo dovrebbe essere riconosciuto come principio guida dell’ordinamento. Il CUN ritiene opportuno che le valutazioni delle attività di ricerca, comunque e da chiunque effettuate, obbediscano a criteri e a parametri “adeguati” ad assicurare l’autonomia della ricerca e a consentirle di affermarsi nei confronti di qualsiasi sede valutativa e per qualsiasi finalità essa sia effettuata. Il CUN ritiene opportuno che l’attività di valutazione della ricerca, interna agli Atenei, non sia lasciata a criteri e a parametri che possano presentare significative, e forse eccessive, differenziazioni, sconfinanti nel "localismo", quando non nella “arbitrarietà" valutativa. Il CUN ritiene che, anche agli effetti del provvedimento in esame, si riproponga, con forza, la necessità di pervenire a criteri e a parametri di valutazione che possano dirsi, almeno, riconosciuti dalle stesse comunità scientifiche che quella ricerca producono e di cui fissano gli indicatori di rilevanza. Riconoscimento, da parte delle comunità, che garantirebbe, peraltro, quell'omogeneità e, insieme, quell'adeguatezza della valutazione che non possono farsi dipendere solo da scelte e/o da soggetti "esterne/i" alle comunità stesse. Il CUN auspica che la valutazione delle “attività di ricerca”non risponda né a criteri eterodeterminati, rispetto ai saperi e alle discipline, né, e perciò stesso, suscettibili di obbedire a criteri e a parametri differenti per quanti sono i soggetti valutatori, le sedi valutative e le finalità delle valutazioni stesse. A esserne compromessa sarebbe la stessa autonomia della ricerca scientifica, costituzionalmente riconosciuta, quale core dell’autonomia universitaria e che, perciò stesso, deve essere garantita anche nei confronti degli altri contenuti dell'autonomia universitaria, quali sono, fra gli altri, l'autonomia ordinamentale, organizzatoria e gestionale degli Atenei. Il CUN ritiene più adeguato alle finalità, per le quali essa è considerata, che l’attività gestionale sia valutata non in chiave “premiale”, ma essenzialmente come elemento che serve a “misurare” in termini premiali le restanti attività. (Testo integrale: http://www.cun.it/media/114210/do_2011_10_06.pdf)
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