Home 2011 1 Novembre Retribuzioni. Possibile illegalità dello schema di decreto legislativo sulle retribuzioni dei docenti universitari
Retribuzioni. Possibile illegalità dello schema di decreto legislativo sulle retribuzioni dei docenti universitari PDF Stampa E-mail

E’ in discussione in questi giorni alle Camere lo schema di decreto legislativo (Atto 402) che in attuazione dell’art. 8 della riforma dell’Università (legge 240/2010) ridefinisce con un apposito Regolamento delegificante la struttura giuridica e retributiva delle carriere economiche dei docenti e dei ricercatori universitari. L’esame di questo provvedimento mi sembra importante non solo per evidenziare la clamorosa illegalità che caratterizza il testo presentato dal governo con il tacito avallo, sul punto contestato, dello stesso Consiglio di Stato. Ma prima di soffermarmi su questa connessione voglio sottolineare come lo schema di decreto legislativo in questione preveda nuove tabelle retributive per i professori di ruolo di prima e seconda fascia che non rispettano quanto previsto dall’articolo 36, secondo comma, del DPR n.382/80 e cioè l’aggancio permanente alla retribuzione (46,8% comprensivo dell’indennità di funzione) del dirigente generale di livello A dello Stato. Tale aggancio nel vigente ordinamento si ripercuote sugli incrementi all’8% delle classi biennali e del 2,5 % dei successivi scatti biennali calcolati sull’ultima classe. Esso riguardava anche i docenti di seconda fascia a loro volta agganciati al 70% della retribuzione della prima fascia.
Tale aggancio non risulta modificato dai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 240/2010, che, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede l’adozione delle seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 240/10.  Dunque lo schema di decreto contrasta con ogni evidenza con il criterio dell’invarianza complessiva della progressione ivi indicato. Poiché viene meno, in quanto non esplicitamente indicato, l’aggancio automatico delle retribuzioni attualmente in vigore in forza dell’art 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Gli effetti di tale aggancio sono temporaneamente sospesi ai sensi del primo periodo del comma 21 dell’art 9 della legge 122/10, ma sono destinati a ritornare in vigore. Lo schema di decreto li ignora totalmente, e anzi non riprendendone gli effetti li abolisce, contrariamente a quanto previsto dall’art.8 della legge 240, che come si è visto parla di invarianza complessiva della progressione. Inoltre questo principio dell’invarianza complessiva della progressione sembra messo in discussione dal richiamo alla validità del comma 21 del DL 78/2010, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010 quindi prima dell’entrata in vigore della legge 240, anche per quanto riguarda gli effetti previsti per la validità giuridica ed economica degli anni di servizio 2011-2012-2013.
Infatti, tale comma prevede che “ per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti”.
Di conseguenza per i docenti e i ricercatori universitari nel nuovo inquadramento, anche per questa condizione, non sussiste l’invarianza di progressione con il precedente ordinamento in quanto dovranno attendere tre anni (quattro a causa di quanto disposto dal DL 98/11) prima di accedere a ogni classe retributiva successiva a quella attualmente in godimento.
(Fonte: O. Roman, www.scuolaoggi.org 11-10-2011.
Testo integrale: http://www.scuolaoggi.org/archivio/lo_schema_di_decreto_legislativo_sulle_retribuzioni_dei_docenti_universitari_%C3%A8_illegale)