Il documento ha già ricevuto commenti e osservazioni critiche, puntualmente prese in considerazione dal consiglio direttivo dell’ANVUR, che le ha esaminate con spirito costruttivo e, per alcune, è pervenuto a proposte di modifica dell’attuale testo. Noi diciamo che il documento merita attenzione e considerazione perché introduce significative norme innovative per il reclutamento dei docenti universitari, e precisamente: a) norme per l’ammissione dei candidati alle procedure abilitative; b) norme per l’inserimento dei professori ordinari nelle commissioni abilitative; c) criteri e parametri di merito, che sono oggettivi e certificabili, per giudicare i candidati e impiego, per il confronto, della grandezza “mediana” sia per le pubblicazioni scientifiche, sia per il numero delle citazioni e dell’indice h; d) criterio della continuità della produzione scientifica. Queste nuove norme caratterizzeranno il contenuto dei relativi criteri e parametri che il Ministro dovrà definire con apposito decreto. Il criterio della mediana ha il vantaggio della endogeneità ed evolverà insieme alla qualità scientifica della comunità della docenza universitaria. Pensando al futuro siamo convinti che si verificherà un’accentuazione dei caratteri di internazionalizzazione sia della ricerca sia del reclutamento dei docenti universitari. E’ vero, nessun sistema di valutazione è esente da errori, ma, piuttosto che non fare nulla, siamo per non rifiutare il buono in attesa dell’ottimo, ovverosia siamo per agire ponderando gli errori per cercare di commetterne il meno possibile strada facendo. Abbiamo esaminato attentamente le osservazioni critiche al documento e le risposte date dall’ANVUR con spirito costruttivo per tenerne conto e cercare di migliorare il documento di origine. Per quanto attiene all’osservazione sui macrosettori e sui settori concorsuali, alcuni dei quali da trattare con indicatori bibliometrici e altri con i criteri generali delle aree 10-14, siamo d’accordo che il diverso trattamento possa avere un impatto sul futuro della comunità, in alcuni casi mettendone a repentaglio l’unità scientifica. Tra le quattro diverse opzioni proposte per modificare il documento noi siamo per la seconda: prevedere che per assoggettare il settore alle procedure delle aree 1-9, almeno la maggioranza (e non una minoranza qualificata) dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale risulti attiva, sulla base dei data base internazionali. Riteniamo, poi, che il problema di come tener conto dei lavori con più autori interessi sia il calcolo della mediana e, quindi, dell’ammissione alle procedure di abilitazione dei candidati, sia la determinazione del valore da assegnare a ciascun lavoro presentato dai candidati da parte sia della commissione abilitativa sia della commissione di ateneo per la chiamata. Tenuto conto che in un lavoro con più autori ciascuno di essi ne ha svolta una parte, non sarà difficile per loro esprimerla in percentuale e indicarne il valore, da riportare, poi, nella prima pagina del lavoro a stampa. L’applicazione a regime di detta norma richiede un periodo di transitorio, diciamo di cinque anni. Siamo convinti che una tale norma porti a superare anche il problema rappresentato dalle comunità con pratiche scientifiche particolari in termini di numero di coautori e, quindi, di numero tipico di lavori prodotti per anno, o durante l’intera carriera scientifica. In mancanza di una tale norma, il merito intero del lavoro continuerebbe a essere assegnato a ciascun autore con una conseguente indebita moltiplicazione dei lavori per ciascun coautore. Infatti, se, ad esempio, 10 coautori fossero in sintonia e ciascuno producesse un lavoro e riportasse su di esso gli altri nove nomi dei colleghi che si sono più o meno interessati all’articolo, ciascuno si troverebbe a essere titolare di dieci lavori: il tutto a scapito della credibilità di tutta la comunità della docenza universitaria italiana. Per quanto attiene alle discipline giuridiche riteniamo che il parere dell’ANVUR sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche a seconda della lingua non possa essere condiviso. In aggiunta, le considerazioni che si leggono sul documento ANVUR “Commenti e osservazioni critiche”, che porta la data del 25/07/2011, non tengono conto della norma di cui all’art. 16, comma 3 della legge Gelmini che prevede, riguardo all’abilitazione scientifica nazionale, criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare. In particolare per quanto concerne le discipline giuridiche, la maggior parte delle quali sono correlate al diritto positivo italiano, prevedere un punteggio diverso a seconda della nazionalità italiana o straniera dell’editore o della lingua è un criterio che non può essere previsto. Non vale in contrario rilevare che “se in una comunità tutti pubblicano in italiano, lo schema di ponderazione proposto non sposta in alcun modo il calcolo della mediana”. In primo luogo non si vede perché il libro in lingua italiana o l’articolo pubblicato nelle riviste italiane debbano valere meno di quelli in lingua straniera. In questo modo si dà per scontato che la produzione scientifica italiana nelle discipline giuridiche sia meno pregevole di quella di altri paesi. Mentre è universalmente riconosciuto che in tali discipline l’Italia ha sempre avuto ed ha conservato tradizioni di alto livello, non inferiori a quelle della Francia e della Germania. In secondo luogo il criterio si presta a strumentalizzazioni. Come giustamente osservato dall’associazione degli editori, un giovane ricercatore potrebbe andare a pubblicare un libro in lingua lettone ed acquisirebbe un punteggio “superiore alla mediana”. Per le scienze umane proponiamo che si promuova, con le società scientifiche di quelle aree, un’indagine approfondita tesa a classificare riviste e monografie in definite classi di qualità, così da arrivare anche per loro, entro tre anni, all’individuazione di indicatori quantitativi condivisi della qualità scientifica. Segnaliamo che l’area matematica ha un suo data base di riferimento, che può essere aggiunto a quelli già indicati nel documento ANVUR. Suggeriamo anche che per i vari settori concorsuali siano stabiliti a priori i data base che saranno usati per il calcolo della mediana. A questo punto, il MIUR, deve forzare tutti a caricare le credenziali scientifiche sul suo data base (u-gov) così che il monitoraggio sia continuo ed efficace. I giovani hanno bisogno di certezza delle regole. Da ultimo evidenziamo un problema di carattere generale che concerne l’introduzione della fase di ammissione all’abilitazione nazionale. Poiché essa non è prevista dalla legge, se il Ministro la introducesse il regolamento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 16, terzo comma, della legge 240/2010, il quale prevede che il ministro definisce criteri e parametri per l’effettuazione della valutazione e non anche per l’ammissione alla valutazione. Sicché tutti quelli che si presentano devono essere valutati. (Fonte: A. Liberatore, Segretario Nazionale USPUR, Firenze 17-10-2011)
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