Uno schema di DPCM sull’attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca |
Sono passati solo un paio di mesi dalla pubblicazione dei risultati delle selezioni del PRIN 2009 (bandito all’inizio del 2010), mentre i giovani attendono quelli del bando “Futuro in ricerca” 2010 (pubblicato a fine anno). La disponibilità di finanziamenti, in questo campo, è - se possibile - ancora più oscura. Non si sa nemmeno se esista ancora il Fondo FIRST (cioè di quanto possa effettivamente disporre), al quale devono attingere tutti i bandi per questo tipo di finanziamento a progetto. Nel frattempo si sta ancora aspettando il riordino complessivo della struttura a livello ministeriale, con l’istituzione del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) quale organo di supervisione e valutazione relativo a numerosi canali di finanziamento a progetto attualmente in capo al MIUR e al Ministero della Salute. Si tratta di una delle previsioni della l. 240/2010. A questo riguardo, ciò che si attende in pratica è il DPCM previsto dall’Art. 20 della legge, che deve regolare le procedure di “valutazione tra pari” sotto l’egida del CNGR. Notizie di fine giugno lo davano all’attenzione della Corte dei Conti; noi, come altri, abbiamo potuto prendere visione di un testo che circola in Rete, e vogliamo dare qualche cenno informativo su quella base. E allora vediamo cosa prevedrebbe questo «Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240.”». Si tratta di un decreto in 7 articoli, che, come si afferma all’Art. 2 comma 1, «disciplina le modalità di attuazione del principio della valutazione tecnica tra pari previsto dall’articolo 20 della legge per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». Il primo dei due fondi è quello attualmente in capo al Ministero della Salute, il secondo è il già citato FIRST del MIUR. Peraltro al comma 3 si precisa che «I progetti ricadenti nell’ambito di applicazione del FAR continuano a essere selezionati sulla base delle vigenti procedure.». D’altra parte, come prescritto dal testo della legge, si chiarisce (al comma 2) che «Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del CNGR». L’Art. 3 disciplina le procedure di valutazione comparata e «di definizione di graduatorie dei progetti di ricerca», prescrivendo che «entro trenta giorni dalla data di emanazione del bando, il CNGR procede alla designazione» dei componenti del relativo Comitato di Selezione (CdS). Curiosamente, cioè, si prevede la nomina di un unico Panel complessivo anziché di vari Panel di area, più tradizionali nella prassi internazionale. Si precisa, al comma 2, che «a) per ogni area scientifico-disciplinare interessata dal bando deve essere assicurata la presenza di un numero di esperti di area compreso tra due e cinque, da selezionare tra studiosi di riconosciuta eccellenza internazionale di cui almeno uno deve essere residente nel territorio nazionale; b) almeno un terzo dei componenti del CdS deve essere di sesso femminile; c) almeno un terzo dei componenti del CdS deve essere scelto tra studiosi operanti all’estero; d) il CdS non può comunque essere formato da più di trenta componenti.» Dopodiché, «La valutazione scientifica di ogni progetto viene effettuata da almeno due revisori anonimi e indipendenti di elevata qualificazione, selezionati dai relativi esperti di area del CdS, e scelti tra studiosi italiani o stranieri competenti nel settore del progetto oggetto di valutazione.» (comma 5), mentre «Le valutazioni scientifiche, realizzate con l’ausilio di idonei strumenti telematici, debbono essere condotte nel rispetto dei dettagliati criteri indicati nel bando, tra i quali, in ogni caso, debbono essere previsti (comma 6): a) innovatività e originalità della proposta; b) rilevanza scientifica dei risultati attesi e relativo impatto; c) qualificazione scientifica dei proponenti; d) complementarietà ed esaustività delle competenze dei gruppi di ricerca proponenti». Al termine, «il CdS presenta alla competente struttura ministeriale la proposta di graduatoria finale e indica altresì, per ogni progetto ritenuto finanziabile, il costo congruo e il relativo contributo ammissibile». L’Art. 4 si riferisce ai bandi per giovani ricercatori, con riferimento ai quali si impone «che almeno la metà dei componenti del CdS è scelta tra studiosi di età non superiore ad anni quaranta». L’Art. 5 si riferisce alla valutazione “nelle procedure di programmazione negoziata”, e cioè quelle (comma 1) «Nell’ambito delle aree scientifico-disciplinari correlate con le tematiche individuate come prioritarie nel PNR e in tutti i casi in cui le norme di riferimento» ne prevedano la possibilità. Non ci è chiarissimo, ma vedremo. Gli Art. 6 e 7 riguardano compensi e norme transitorie. Una volta che questo DPCM sia entrato in vigore, si dovrà procedere alla nomina del CNGR, e far partire nuovi cicli di bandi con il nuovo sistema.(Fonte: cronaca.anvur.it 26-08-2011) |