Home 2011 12 Agosto Le università soggette al controllo di legittimità della magistratura contabile anche per le CO.CO.CO.
Le università soggette al controllo di legittimità della magistratura contabile anche per le CO.CO.CO. PDF Stampa E-mail

Un contratto di collaborazione autonoma, ancorché occasionale, stipulato tra un

professionista e un'università, deve sempre passare dal controllo preventivo della Corte dei conti. Inoltre, ai fini dell'individuazione del soggetto, non si può prescindere dallo svolgimento delle preliminari procedure comparative, in quanto l'articolo 7, comma 6-bis del DLgs n. 165/2001 non prevede alcuna deroga in merito. È quanto ha messo nero su bianco la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, nel testo della recente deliberazione n. 12/2011, valutando il caso di un contratto di lavoro autonomo e occasionale stipulato tra l'università di Sassari e un professionista. In merito alla sottoposizione dell'atto al controllo della Corte che, secondo l'ateneo interessato non era dovuto, in quanto non applicabile nei confronti delle università quali enti costituzionalmente dotati di autonomia, la Corte ha replicato

che la norma sul controllo in questione (l'articolo 3 della legge n. 20/1994) nel fare rinvio alla pubblica amministrazione, così come definita ed elencata nel dlgs n. 165/2011, non può che riguardare anche le Università espressamente menzionate tra gli enti pubblici dall'art. 1, comma 2 dello stesso decreto. L'invocata autonomia delle università, si legge, «può ben essere limitata con l'attuale norma sul controllo, senza necessità di particolari rinvii all'ordinamento universitario che la rendano dichiaratamente speciale o eccezionale». In merito alla scelta del soggetto avvenuta senza il preliminare svolgimento di procedure comparative, poi, il collegio della Corte ha rilevato che non essendo riconducibile per l'oggetto ad alcuna fattispecie connessa alla docenza, il contratto di collaborazione sia da sottoporre al controllo della Corte. A tal fine è irrilevante che il particolare ordinamento dell'Ateneo consenta, in deroga alla normativa statale (che prevede invece procedure comparative per ogni conferimento d'incarico di collaborazione indipendentemente dall'importo), di evitare tale ricorso in presenza di corrispettivi che, come nel caso in esame, non superino l'importo di 5 mila euro.

Per la Corte, la normativa ex art. 7, comma 6-bis, del DLgs n. 165/2001, non consente alcuna deroga alle procedure comparative, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente. Tale disposizione è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità delle amministrazioni pubbliche. Da qui, se ne deve dedurre che, ferma restando la sua applicazione da parte di ogni soggetto pubblico destinatario della norma, vengano rimessi ai relativi ordinamenti «le sole modalità e pubblicità delle procedure comparative». Al contrario, accettando una tesi diversa, si consentirebbe agli enti pubblici in questione di stabilire ad libitum, attraverso i propri statuti e regolamenti, la soglia minima consentita per evitare procedure concorsuali, così svuotando di contenuto la stessa norma sul controllo. Anche le università, nonostante la loro autonomia, sono soggette al controllo di legittimità della magistratura contabile in quanto ricomprese nell'elenco delle pubbliche amministrazioni sottoposte a verifica. (Fonte: A. G. Paladino, ItaliaOggi 09-08-2011)