Home 2011 25 Luglio Manovra finanziaria. Pensioni
Manovra finanziaria. Pensioni PDF Stampa E-mail

Articolo 18, commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies. Posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a un mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014.

Articolo 18, comma 3. Limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps. Per questi trattamenti pensionistici la rivalutazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70 per cento. Sempre per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Articolo 18, comma 22-bis. Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie: per gli importi che superino i 90mila euro lordi annui e fino a 150mila euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo; per la parte eccedente i 150mila euro pari al 10 per cento. In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90mila euro lordi annui. La norma si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.
(Fonte: Il Sole 24 Ore 18-07-2011)