Home 2011 25 Luglio La questione delle conferme e della relativa retribuzione di ricercatori e professori per gli anni 2011, 2012, 2013 (e forse, anche 2014). La risposta del Governo a un’interpellanza parlamentare
La questione delle conferme e della relativa retribuzione di ricercatori e professori per gli anni 2011, 2012, 2013 (e forse, anche 2014). La risposta del Governo a un’interpellanza parlamentare PDF Stampa E-mail

Luca Bellotti, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: “Vorrei cercare di riassumere l'argomento in riferimento all'interpellanza urgente in esame. L'onorevole interpellante chiede se il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ritenga opportuno emanare una circolare interpretativa dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, al fine di consentire l'adeguamento stipendiale a favore dei ricercatori universitari e dei professori associati che ottengano la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 nonché a favore dei professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, con ciò escludendo l'applicazione, nei confronti dei suddetti soggetti, della citata disposizione secondo la quale le progressioni di carriera disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici.

In via preliminare si evidenzia che l'applicabilità per le università di disposizioni emanate con circolare è espressamente esclusa dall'articolo 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo la quale, a garanzia dei principi di autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento; pertanto, l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di una circolare di tipo interpretativo, volta a dettare una determinata applicazione delle disposizioni di legge, si esporrebbe a possibili censure, anche sul piano della legittimità.

Ciò premesso, questo Ministero ritiene che i passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito. Non trattandosi, pertanto, di progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale.

Esclusa l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge, non osta all'adeguamento stipendiale neanche la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo che, pur dettando un principio di carattere generale di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non trova applicazione al rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari in ragione del diverso regime giuridico a cui è soggetto il suddetto personale e giusta la disposizione speciale di cui al comma 21.

Si evidenzia, infine, che anche, qualora i passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati, e da professore straordinario ad ordinario, venissero intesi come progressioni di carriera ai sensi e per gli effetti del citato articolo 9, comma 21, le asserite differenze di trattamento economico, in relazione all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, sarebbero comunque il risultato non di un difetto di coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina in materia universitaria, ma dell'applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.”

Replica dell’interpellante on. Salvatore Vassallo: “Signor Presidente, mi sembra di capire che il Governo dica che non può emanare una circolare, per ragioni che potrò approfondire, ma che, nella sostanza, riconosca la correttezza dell'interpretazione secondo cui non vale il vincolo stabilito dal decreto-legge e che, dunque, l'adeguamento stipendiale è legittimo pure in vigenza del decreto, trattandosi di una modifica dello status degli accademici - nel caso, ricercatori, professori associati o straordinari - che non implica una progressione di carriera e, se non capisco male, anche qualora Pag. 53 la si interpretasse in questo modo, in ogni caso, per altra ragione che è stata fornita dal sottosegretario, sarebbe ugualmente legittimo procedere ad adeguamento stipendiale.

Naturalmente, dopo averla riletta con attenzione, se dovessi verificare che è esattamente questo il senso - e mi pare che sia così - non posso che dirmi soddisfatto del chiarimento, e mi riservo solo di verificare se effettivamente il Ministero non abbia altre forme a disposizione, più incisive delle dichiarazioni che, in ogni caso, sono state fornite in Parlamento, per rendere evidente questa interpretazione e consentire all'amministrazione di comportarsi di conseguenza”.
(Fonte: Segreteria Nazionale USPUR 06-07-2011)