La legge regionale non può bloccare le assunzioni nei policlinici universitari |
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L'autonomia universitaria è un principio fondamentale garantito dall'articolo 33 della Costituzione: risulta dunque illegittimo ogni provvedimento adottato in violazione delle prerogative degli atenei, come la legge regionale che blocca le assunzioni nei policlinici universitari. È quanto emerge dalla sentenza 217/11, pubblicata il 21 luglio dalla Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della regione Puglia 24 settembre 2010 n. 12, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (Rssa), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria», nella parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie. La Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell'autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra Università e Regione (articoli 33, 117 e 118 della Costituzione). Già in passato il giudice delle leggi ha bocciato alcune norme regionali in materia di personale sanitario che, riferendosi «anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie», impedivano alle Università di individuare la quota di personale di propria eventuale competenza, «secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 517/99» (sentenze 68/2011 e 233/06). (Fonte: D. Ferrara, ItaliaOggi 22-07-2011)
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