Home 2011 8 Maggio Blocco degli scatti. Domanda e risposta
Blocco degli scatti. Domanda e risposta PDF Stampa E-mail

Domanda: Gent.mo prof. Pagliarini,

vorrei chiederle un parere circa il blocco degli scatti. Alcuni colleghi ritengono che tra le varie iniquità ci sia il fatto che alcuni perderebbero uno scatto (quello del 2012), mentre altri ne perderebbero  due (2011 e 2013, considerando ancora scatti biennali).

La mia interpretazione, pur ravvisando l'ingiustizia della norma, e' invece la seguente:

1) chi ha maturato lo scatto nel 2010, vedrà riconosciuto lo scatto  successivo nel 2015 (considerando che il triennio 2011-2013 non viene  conteggiato);

2) chi invece ha maturato lo scatto nel 2009, dovrà aspettare, per lo scatto successivo, il 2014.

Tenendo conto che gli scatti diventeranno triennali, in entrambi i casi si perde uno scatto.

Infatti:

senza il blocco                          con il blocco

1) 2010, 2012, 2015,...            2010, 2015, 2018,..

2) 2009, 2011, 2014,...            2009, 2014, 2017,...

Naturalmente ci sarebbe un'ulteriore disparità di trattamento se la classe retributiva maturata nel primo caso (2010) fosse superiore a quella maturata nel secondo (2009). In questa situazione nel triennio 2011-2013 il secondo perderebbe il differenziale di stipendio per 3 anni.

Le sarei grato se potesse chiarire questo aspetto, anche in vista di un eventuale ricorso al TAR.

Cordialmente, U. D.

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Risposta: Caro Collega,

quando è stata varata la legge 122/2010 sul blocco delle retribuzioni e degli scatti, non c'era la legge Gelmini e gli scatti erano biennali. Pertanto gli effetti iniqui rilevati all'epoca erano esatti. Chi maturava uno scatto nel 2010 ne perdeva uno nel triennio di blocco, chi lo maturava nel 2009 ne perdeva due. Con la legge Gelmini gli scatti sono stati trasformati da biennali a triennali per cui il precedente assunto non ha più valore e vale esattamente quello da lei formulato, in cui lo scatto perduto da tutti è unico e permane l'iniquità sul quantum dello scatto bloccato per un triennio. Queste e altre iniquità vanno precisate nei ricorsi al TAR soprattutto ai fini dell’incostituzionalità della norma, mentre per la non applicabilità del blocco degli scatti ai docenti l'argomento principe è che non sono più automatici. Ho già precisato che è difficile che passi la richiesta della non applicabilità del blocco degli scatti, automatici o no, a causa del combinato disposto del comma 21 e del comma 1 dell'art. 9 della 122/10, che impone il totale blocco delle retribuzioni nel triennio, congelate a quelle in godimento nel 2010. Comunque il ricorso si può fare e conviene farlo per entrambi i motivi. Sarà il legale a decidere quale dei due è in subordine. Permanendo ed essendosi aggravate le disastrose condizioni economico-finanziarie di bilancio e del debito pubblico, ormai al livello pericoloso del 120% del PIL, si rafforza il pericolo già da me segnalato, che una massiccia ondata di ricorsi porti il governo a varare una leggina con la quale elimina il requisito dell’automaticità degli scatti e riduca, per quanto possibile, gli elementi di incostituzionalità oggi presenti nella norma. Cordialmente. A. Pagliarini.
(Fonte)