Dipartimenti, scuole e stato giuridico |
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Le cosiddette Scuole, se istituite, aumentano di un'unità il numero di livelli decisionali relativi alla didattica: Corso di Studio, Dipartimento, Scuola, Senato accademico, contro i tre di adesso: C.S., Facoltà, S.A. Logica vorrebbe che le Scuole non si facessero. D'altra parte, considerato l'enorme aggravio di lavoro che i Dipartimenti dovrebbero affrontare per farsi carico della didattica, la scelta più logica sarebbe invece quella che i Dipartimenti demandassero completamente alle Scuole tutte le questioni di didattica, continuando a occuparsi solo di ricerca. Le Scuole potrebbero a questo punto essere formate col criterio di rappresentare tutti e soli i Corsi di Studio affini, ripristinando in modo allargato il concetto di Facoltà. Questione giuridica. È opportuno che lo Statuto dichiari esplicitamente che viene conservato lo stato giuridico delle diverse categorie di personale docente e non docente, stato giuridico che è stato fissato dall’ultimo concorso in ordine di tempo. Considerato che le leggi non possono agire retroattivamente, ritengo debba di diritto essere mantenuta la titolarità della disciplina e la collocazione di sede (non a caso, l’articolo della L. 18.03.58 n. 311 che prescrive l’inamovibilità non è toccato dalla 240/10). È opportuno che lo Statuto esprima questi aspetti con chiarezza, indicando fra l’altro che l’eventuale opzione a Dipartimenti esistenti o di nuova istituzione non rappresenta un’implicita dichiarazione di rinuncia a diritti pregressi. Sempre in merito alla questione esprimo anche un dubbio al quale sarebbe opportuno fornire una risposta corroborata da riferimenti giurisdizionali: se la Facoltà è la sede formale di uno stato giuridico, in cosa consiste la sua conclamata “abolizione” da parte della L. 240/10 (che, di fatto, è una semplice “non menzione”, il che è diverso da “abolizione”)? Abolita la Facoltà, dove va a finire lo stato giuridico? (Fonte: M. Rudan, Note per la commissione statuto, UNIBO 23-03-2011)
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