Home 2011 18 Aprile Su una ventilata diffida avverso il blocco degli scatti stipendiali
Su una ventilata diffida avverso il blocco degli scatti stipendiali PDF Stampa E-mail

Il ConPass (Coordinamento Nazionale Professori Associati) Il 31 marzo u.s. ha diffuso il documento (1) sotto riprodotto che propone di avanzare una diffida per il blocco degli scatti stipendiali. In proposito il segretario nazionale dell’USPUR nella nota (2), che si riproduce dopo il documento del CoNPAss, muove osservazioni sulla validità giuridica della proposta.

1. Il Documento di CoNPAss del 31 Marzo 2011:

“Cari colleghi,

in merito alla vicenda del ricorso al TAR per il blocco degli scatti stipendiali, dopo nutriti approfondimenti con esperti giuristi da parte dei colleghi del coordinamento locale del CoNPAss, siamo giunti alla conclusione che, in attesa di conoscere i contenuti dei decreti attuativi della legge Gelmini, l’unica azione da intraprendere è quella di inviare una lettera di diffida alla nostra amministrazione. A tal proposito facciamo presente che il termine di 60 giorni per l’invio della lettera ricorre dalla data di ricezione del primo cedolino paga successivo alla data di entrata in vigore della legge Gelmini (29-1-2011), in cui è stato palesato per la prima volta, ovvero è stato confermato, il blocco della progressione dell’anzianità di carriera.

Per coloro che hanno ricevuto l’ultimo scatto entro febbraio 2010, tale blocco è stato palesato per la prima volta tra i cedolini di novembre 2010 e febbraio 2011. Pertanto, per costoro il cedolino da richiamare nella lettera è quello di febbraio 2011 (quindi la lettera va bene così com’è e non va modificata se non per aggiungere i propri dati) ed i 60 giorni scadono il 21 Aprile 2011.

Quelli che hanno ricevuto l’ultimo scatto a marzo 2010 avranno notato per la prima volta il blocco nell’ultimo cedolino di marzo, mentre coloro che hanno ricevuto lo scatto successivamente noteranno il blocco solo trascorso un anno dall’ultimo scatto. Nel primo caso, occorre modificare la lettera richiamando il cedolino di marzo 2011 e non quello di febbraio. Nel secondo caso occorre attendere il primo cedolino in cui il blocco si manifesterà, modificando la lettera come descritto in precedenza. In entrambi i casi, i 60 giorni andranno conteggiati dalla data di emissione del primo cedolino in cui si è manifestato il blocco.

Questa differenziazione è dovuta essenzialmente all'applicazione dell'art. 69 della legge 133 del 2008 che introduceva un blocco parziale degli scatti per tutto l'anno successivo alla maturazione dell'ultimo scatto. Nei cedolini ciò era mostrato in alto a sinistra con una dicitura del tipo:

Prof.Ordinario - t. pieno - I pr.ec.- cl. III (art.69 L.133/08)

A quanto pare, finché c'è tale blocco (per 1 anno dall'ultimo scatto), l'amministrazione non blocca la progressione dell'anzianità di carriera. Fermo restando che, una volta passato 1 anno dallo scatto, viene rimossa la decurtazione, ma allo stesso tempo l'anzianità nell'inquadramento viene riportata indietro al dicembre 2010, bloccandola fino al dicembre 2013.

In allegato forniamo la lettera di diffida preparata con la collaborazione di colleghi giuristi di varie università. La stessa andrebbe protocollata individualmente entro la data del 21-4-2011, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal proposito, onde coordinare l’iniziativa, nonché produrre una consegna in blocco di tutte le lettere, è possibile consegnare la lettera firmata, unitamente alla copia di un proprio documento di riconoscimento, a uno dei seguenti membri del coordinamento locale di CoNPAss (potete anche imbucarla nella loro cassetta postale) entro le ore 14 di mercoledì 6-4-2011”.

2. La Nota del segretario nazionale dell’USPUR:

“Cari Colleghi,

in merito alla proposta di diffida contenuta nel documento sopra riprodotto, fatto circolare da CoNPAss (Coordinamento Nazionale Professori Associati), proposta che sarebbe stata suggerita da colleghi giuristi di varie università, si rileva quanto segue.

L’art. 9, comma 21 D.L. n. 78/10, conv. in L. n. 122/10 ha bloccato per alcuni anni i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 D.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi i professori universitari. (Mi limito ad un richiamo e non mi soffermo sul contenuto del comma perché lo considero noto a quelli che si stanno occupando del problema).

La legge c.d. Gelmini, n. 240/10, all'art. 8 ha previsto una delega al Governo per l'adozione di un regolamento per la revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori, peraltro “tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia” dal D.L. n. 78/10. Tra i criteri direttivi della delega si prevede la trasformazione della progressione biennale in progressione triennale.

Nell’art. 6, u.c., sempre della legge Gemini, che viene citato a sproposito, perché non sposta i termini della questione, si fa riferimento alla valutazione dell'impegno dei professori ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'art. 8.

Ciò detto appare evidente che, sino a quando la delega di cui all’art. 8 non sarà esercitata, trova piena applicazione l’art. 9, comma 21° del D.L. n. 78/10.

Con riferimento, poi, al contenuto del documento citato è doveroso segnalare due manifestazioni di incompetenza giuridica che lo caratterizzano.

In primo luogo il riferimento al termine di 60 giorni. Tale termine è previsto per ricorrere al TAR. In questo caso il ricorso non è da fare, ma anche se fosse da fare, poiché la mancata corresponsione di un emolumento si configura come “atto paritetico” e non come “atto autoritativo” il termine non sarebbe quello decadenziale di 60 giorni, ma quello prescrizionale di 5 anni. Se ci fosse da fare il ricorso entro 60 giorni, comunque, tale termine non potrebbe essere interrotto da una raccomandata.

Altra manifestazione di incompetenza è il riferimento alla presunta incostituzionalità della norma perché discriminatoria tra i professori di prima e quelli di dopo. Sicché il legislatore non potrebbe mai modificare in peggio una disciplina? La Corte costituzionale ha affermato centinaia di volte l'esatto contrario.

Le osservazioni evidenziate sono state elaborate dal collega prof. S. Raimondi che è ordinario di Diritto Amministrativo. Cordiali saluti. Antonino Liberatore”.