La progressione economica dei ricercatori |
|
|
|
I ricercatori non confermati godono, nel triennio di conferma, di una "progressione automatica", dopo il primo anno, che equipara la retribuzione lorda al 70% di quella del professore associato non confermato e di uno "scatto automatico" del 2,5% al compimento del 2° anno. Sia la "progressione automatica", sia lo "scatto automatico", non sono soggetti a valutazione. Lo "scatto automatico" rientra nel blocco del comma 21 dell'art. 9 della legge 122/10, se la maturazione dello stesso avviene nel corso del triennio 2011 - 2013. Anche la "progressione automatica", rientra nel blocco, se maturata nel corso del triennio 2011 - 2023 ma, per il combinato disposto del comma 1 dello stesso art. 9, non dovrebbe essere attribuita, poiché nel triennio predetto la retribuzione complessiva non può superare quella del 2010. Ma il comma 1 fa salvo "un evento straordinario della dinamica retributiva" quale può essere considerato quello della "progressione automatica" introdotta da una norma apposita specifica con lo scopo di rendere meno miserevole il trattamento economico dei ricercatori non confermati, evitando fughe all'estero. Pertanto tale "progressione economica" non dovrebbe rientrare nel blocco. Per quanto attiene alla "conferma" e alla ricostruzione di carriera con il conseguente inquadramento nella classe retributiva attribuita, se maturata durante il triennio predetto, per il comma 21 dell'art. 9 dovrebbe produrre effetti solo giuridici nel triennio, non economici, se considerata "progressione di carriera". Ma la "conferma" è solo conferma nel ruolo di ricercatore e non "progressione di carriera", come avviene, invece, nel caso della conferma a professore associato o passaggio dello straordinario a ordinario. Pertanto i miglioramenti economici dovuti alla conferma ed eventuale ricostruzione di carriera maturata nel triennio da un ricercatore non confermato, dovrebbero essere regolarmente attribuiti. (Fonte: A. Pagliarini)
|