Home 2011 28 Marzo La riorganizzazione dipartimentale
La riorganizzazione dipartimentale PDF Stampa E-mail

In alcune aree la dipartimentalizzazione ha creato strutture alternative alle facoltà, con una tendenziale prevalenza dei dipartimenti, anche rispetto a competenze didattiche che non spettavano loro. In altre aree, i dipartimenti sono rimasti, essenzialmente, “istituti” (spesso dopo la scomposizione di istituti “seminariali”), subordinati alle facoltà anche sul piano delle politiche scientifiche.

La cancellazione per legge delle facoltà elimina il problema della duplicazione funzionale. Resta il problema della riorganizzazione dipartimentale in coerenza con le funzioni attribuite. La legge prescrive che i nuovi dipartimenti organizzino la ricerca e la didattica, ma non prevede gerarchie tra le due attività: le esigenze didattiche, e quindi l'organizzazione/riorganizzazione dei corsi di laurea, non possono essere tenute in secondo piano nella progettazione. Si tratta di garantire strutture di dimensioni significative e omogenee per aggregazione scientifico-didattica. La norma dell’art. 2, 2° c, lett. a) e b) l. 240/2010, apparentemente, cambia molto poco rispetto all’omologa norma dell’art. 83 del dpr 382/80: l’omogeneità era richiesta nella seconda, come è richiesta, oggi, nella prima; la fissazione della numerosità minima era devoluta al CUN nella seconda, è fissata per legge nella prima. Si può forse affermare che la legge, fissando un numero minimo particolarmente elevato rispetto all’esperienza, ha introdotto un’innovazione molto più significativa di quanto non appaia a prima vista. La previsione di un numero significativo impone una profonda revisione delle ragioni di aggregazione e responsabilizza rispetto alle funzioni didattiche direttamente attribuite al dipartimento.

La norma deve essere letta in tutta la sua portata innovativa: i dipartimenti dovranno essere costituiti con consistenza e composizione scientifica tali da garantire l’integrale assunzione delle responsabilità della didattica e della “combinazione” (art. 1, l. 240/2010) con la ricerca. Il legislatore ha ritenuto necessaria la “combinazione” di didattica e ricerca all’interno di ciascun dipartimento, ha ritenuto eccezionale la “combinazione” esterna ai dipartimenti in strutture di coordinamento, limitandone espressamente il numero massimo. Si può dire che nella legge è prevista la possibilità di differenziare l’articolazione interna degli atenei secondo due modelli:

a) il dipartimento tipico che integra al suo interno didattica e ricerca, sulla base di una “omogeneità ordinaria” correlata agli obiettivi didattici e, quindi, alle caratteristiche dei corsi di studio gestiti;

b) il dipartimento caratterizzato da “omogeneità ristretta”, qualificato dall’aggregazione interna tra settori “affini” e dal coordinamento esterno per concorrere alle funzioni didattiche.
(Fonte: G. Vecchio, Step1 01-03-2011)