Home 2011 28 Marzo Assegni di ricerca. Possibile il rinnovo e definito l’importo minimo
Assegni di ricerca. Possibile il rinnovo e definito l’importo minimo PDF Stampa E-mail

Rispondendo a un'Interrogazione parlamentare, il Governo ricorda preliminarmente che l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, reca disposizioni in materia di «Assegni di ricerca» e che, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge, è abrogata la previgente normativa in materia (articolo 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449). Per tutti gli assegni banditi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative dovrà essere applicata la normativa precedente. Stesso discorso vale per i rinnovi di assegni previsti da bandi contrattualizzati ai sensi delle previgenti disposizioni.

Comunica, infine, che il 9 marzo il Ministro Gelmini ha firmato il decreto ministeriale relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca e che lo stesso è stato trasmesso il 10 marzo, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.
(Fonte: FlcCgil 18-03-2011)