Home 2011 26 Febbraio Età di pensionamento dei professori e ricercatori universitari. Precisazioni e interpretazioni della normativa
Età di pensionamento dei professori e ricercatori universitari. Precisazioni e interpretazioni della normativa PDF Stampa E-mail

Il segretario nazionale dell’USPUR torna sul problema dell’età di pensionamento dei professori e ricercatori universitari, per fare una precisazione sull’interpretazione del comma 17 dell’articolo unico della legge Moratti (Legge 230 del 4 novembre 2005, in vigore dal 20 novembre 2005).

“La precisazione su come intendere detto comma in maniera più rispondente allo spirito della legge mi è pervenuta dal collega prof. Salvatore Raimondi. Il comma 17 dispone che “il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”. L’art. 16 appena richiamato dispone che è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Dalla lettura delle disposizioni richiamate si deduce che l’inserimento nel comma 17 della frase “ivi compreso il biennio opzionale” si è reso necessario perché, in sua mancanza, i professori che avessero richiesto di utilizzare il biennio opzionale sarebbero andati in pensione a 72 anni (70 anni come limite di età per il collocamento a riposo, più il biennio opzionale). Si può pertanto affermare che la legge Moratti, con la normativa del comma 17, dispone che l’età di collocamento a riposo per i docenti universitari è di 70 anni: di conseguenza i professori che optano per il regime di cui al comma 17, in applicazione del comma 19 della stessa legge, andranno in pensione a 70 anni.

Quanto sopra è pienamente confermato dalla sentenza del TAR Campania SEZ. II (n. 915 del 15/02/2010) e da due sentenze del TAR Lombardia SEZ. I (n. 5295 del 2009 Reg. Sen. E n. 46/2010 Reg. Sen.). Dalla lettura della sentenza n. 5295/2009 si ricava che il nostro Ministero si era pronunciato negativamente (cioè limite massimo di 68 anni per l’età di pensionamento), con nota del 14/10/2008.

Si precisa che l’opzione di cui al comma 19 è esercitabile in qualunque momento. Si riporta, in allegato*, una sintesi della normativa su “Età di pensionamento dei professori e ricercatori universitari”, che sostituisce l’analogo documento inviatovi in data 15/01/2011. I professori che sono collocati in pensione a 68 anni pur avendo esercitato l’opzione di cui al già menzionato comma 19 potranno, ovviamente, presentare ricorso al TAR di competenza.”

*Allegato

Sintesi della normativa su Età di pensionamento dei professori e ricercatori universitari.

1) Premessa. E’ bene ricordare che:

a) l’istituto del fuori ruolo ha cessato di esistere con il 31 ottobre 2010;

b) il biennio opzionale ha cessato di esistere per i professori e i ricercatori universitari con il 29/01/2011, data di entrata in vigore della legge Gelmini (G.U. n. 10 del 14/01/2011 - Suppl. Ordinario n. 11). I provvedimenti di concessione adottati sul biennio opzionale dalle università decadono alla stessa data, ad eccezione di quelli in corso di svolgimento perché concessi con decorrenza 01/11/2009 (termine del biennio il 31/10/2011) o con decorrenza 01/11/2010 (termine del biennio il 31/10/2012).

2) Professori ordinari in servizio alla data dell’11 marzo 1980 (data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n 28), o nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data. Sono collocati in pensione a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età o al termine del biennio opzionale in godimento.

3) Professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio d’idoneità. Vanno in pensione al termine dell’anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età. Per detti professori non è stata mai applicata la normativa del biennio opzionale, in accordo a un parere espresso in merito dal Consiglio di Stato.

4) Professori ordinari, nominati in ruolo in seguito a concorsi banditi dopo l’11 marzo 1980, e professori associati:

a) Se hanno optato, o opteranno secondo le disposizioni di cui al comma 19 della legge Moratti, collocamento a riposo al termine dell’anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. I professori che fossero collocati in pensione a 68 anni pur avendo esercitato l’opzione di cui al comma 19 potranno presentare ricorso al TAR.

b) In assenza di opzione saranno collocati a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età o al termine del biennio opzionale in godimento.

5) Ricercatori e assistenti universitari. Sono collocati a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, o al termine del biennio opzionale in godimento.

(Prof. Antonino Liberatore, Segretario Nazionale USPUR, Firenze 07-02-2011)