Home 2011 26 Febbraio La valutazione dell’attività degli atenei. Troppa rilevanza ai criteri ex ante
La valutazione dell’attività degli atenei. Troppa rilevanza ai criteri ex ante PDF Stampa E-mail
La valutazione delle attività degli atenei è ora un principio sancito, ma non tutto è chiaro e molto resta ancora da decidere. Si è evidentemente pensato di tutelare la serietà della valutazione soprattutto con l’imposizione di criteri ex ante. All’ANVUR è stata attribuita la definizione di criteri ex ante per la valutazione dei risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, nonché di “meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento” e di “criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca” dei singoli docenti ai fini della loro partecipazione alle commissioni di concorso. Ma chi farà la valutazione non è chiaro. Sembrerebbe anzi che la definizione di criteri ex ante sia intesa come automatica soluzione del processo di valutazione. Se così fosse, l’affermata “competenza esclusiva dell’università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori” sarebbe di fatto finalizzata alla sola erogazione o meno degli scatti stipendiali (Art 6 comma 14: “La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali...è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo.”). In realtà, desta perplessità sia l’affermazione di una competenza esclusiva delle università a valutare i propri docenti sia una valutazione affidata alla meccanica applicazione di criteri. La scarsa chiarezza (e anche contraddittorietà delle espressioni usate) sui processi di valutazione dovrà essere superata nei decreti delegati. Non è difficile tuttavia prevedere che la rilevanza forse esclusiva attribuita ai criteri ex ante nella valutazione della ricerca renderà la definizione di questi criteri difficile e presumibile oggetto di molte pressioni. Se i rischi di una valutazione automatica della ricerca saranno opportunamente considerati e se d’altro lato non emergerà chiaro, nel completamento della riforma, anche il principio di una valutazione di merito dei prodotti della ricerca, il modesto risultato della riforma sarà un processo di valutazione debole o assai diversificato tra le singole aree.
(P. Potestio, NFA 10-02-2011)