Home 2011 26 Febbraio Sui ricercatori a tempo determinato nella L. 240/10
Sui ricercatori a tempo determinato nella L. 240/10 PDF Stampa E-mail

I ricercatori a tempo determinato anche se formalmente simili alla posizione di assistant professor USA (sei anni) formalmente sono divisi in due periodi triennali. Per usare la terminologia del post, sono un contratto di tipo a) per i primi tre anni, e diventano uno di tipo b) nei secondi tre. Quindi in teoria sarebbe possibile reclutare un ricercatore TD per tre anni e poi buttarlo fuori, reclutando qualcun altro. La situazione che si è creata con il passaggio parlamentare è diversa da quella iniziale. In particolare, non ha più senso parlare di "6 anni" di tenured trek, ma solo di 3, quelli da RTD(b). Quando uno ha un contratto da RTD(a), non matura alcun diritto soggettivo per un RTD(b), e anzi deve concorrere in un normalissimo concorso per averlo. L'unica cosa che può ottenere è un prolungamento di altri 2 anni del suo iniziale contratto da 3. Ed è fatto apposta, non è un "comportamento suicida", ma solo il mezzo giuridico e sociale per eliminare qualcuno senza aspettare ancora dell'altro tempo.

I contratti di tipo a) corrispondono a posizioni “post-dottorali” delle quali non è prevista la trasformazione in posti permanenti (non sono cioè, secondo la terminologia corrente, “tenure track”). Però esistono ed esisteranno ancora gli assegni di ricerca (Art. 22), che anzi diventeranno l'esclusivo strumento d’ingaggio per giovani ricercatori in attesa di poter eventualmente concorrere per un RTD(a), o financo per un RTD(b) - infatti, è stata tolta l'"esclusiva" agli RTD(a) per il concorso a RTD(b), basteranno 3 anni di esperienza con assegni o con borse post-doc, anche all'estero. Ovviamente tutto dipenderà dai fondi a disposizione, fondi che proverranno dal pensionamento in atto dell’attuale personale docente. Mentre si filosofeggia sui fondi a disposizione, nel testo del tradizionale decreto milleproroghe di fine anno, questa volta, manca la proroga degli "sconti" nel calcolo della spesa in stipendi degli atenei (assegni fissi: AF) forniti da un "computo ridotto" del personale medico (per quelle Università con Facoltà di Medicina). Questi "sconti" erano sempre stati concessi negli ultimi anni, onde evitare il repentino peggioramento del rapporto AF/FFO oltre il 90%, che causerebbe il blocco delle assunzioni per quelle Università. Ora, la novità di oggi è che la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere contrario "per mancanza di copertura" a tutti gli emendamenti al decreto milleproroghe che avrebbero consentito di prorogare gli "sconti". Quindi oltre ai fondi, vanno tenute presenti queste "tagliole", oltre che le già note limitazioni (tipo percentuali) "per singola fascia".
(Renzino l'Europeo, 10-02-2011)