| RIFORMA DELL’AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (ANVUR) |
|
|
|
|
Il 4 febbraio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.P.R. 7 gennaio 2026, n. 12 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR. Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2026. La riforma dell’ANVUR corrisponde ad un atto già concreto, in particolare all’Atto del Governo n. 304 con il quale il 6 ottobre 2025 è stato avviato un iter rapidissimo, che prevede unicamente un parere da parte del Consiglio di Stato e delle due Camere del Parlamento, per la modifica del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, regolamento che era stato precedentemente emanato con DPR 1° febbraio 2010, n.76. Guardando agli elementi di maggiore criticità, la riforma proposta dal Governo incide in modo sostanziale sui meccanismi di individuazione tanto del Consiglio Direttivo quanto del Presidente dell’ANVUR. Questi meccanismi, infatti, attualmente prevedono la selezione di una rosa di possibili candidati eseguita ad opera di un Comitato di Selezione composto da membri di alta qualificazione designati da soggetti istituzionali pre-individuati dalla legge (Ministro, Segretario generale dell’OCSE, Presidenti dell’Accademia dei Lincei, Presidente dell’ERC, Presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti), mentre, in seguito alla riforma, l’intero Comitato di Selezione diverrebbe individuato unicamente dal Ministro. Essendo tra l’altro il Ministro responsabile della selezione finale delle figure individuate da detto Comitato, si verrebbe a determinare un processo di selezione che dall’inizio alla fine, senza alcun coinvolgimento in trasparenza e autonomia della Comunità scientifica ed accademica, consentirebbe all’unica figura del Ministro di determinare la composizione del Consiglio Direttivo e del Presidente dell’ANVUR, riducendo fortemente quindi quelle tutele che vigilavano sulla autonomia dell’Agenzia. In questa riforma, altrettanto peggiorativo appare l’aver svincolato la scelta del Presidente da quella del Consiglio Direttivo, quasi che la scelta del Presidente possa essere avulsa da quella del Consiglio, sostituendo un sistema che, al contrario, attualmente vede il Presidente eletto in seno al Consiglio. Preoccupante appare anche il fatto che, nell’individuare una incompatibilità tanto per il Presidente che per il Consiglio Direttivo con qualsiasi rapporto di lavoro instaurato con le istituzioni valutate (Università, Enti di Ricerca e AFAM), si preveda, nella riforma, solo per il Consiglio Direttivo che i dipendenti di Università, Enti di ricerca e istituzioni AFAM nominati nel Consiglio siano collocati in aspettativa per la durata del mandato. Si aprirebbe uno scenario nel quale, per assurdo, proprio le figure più titolate a ricoprire il ruolo di Presidente dell’ANVUR, che evidentemente sono dipendenti delle Università, degli Enti di Ricerca o delle istituzioni AFAM, ne sarebbero per definizione escluse. Se la lettura della norma fosse questa, staremmo decretando per legge che il Presidente dell’ANVUR debba essere necessariamente esterno ad Università, Enti di Ricerca e istituzioni AFAM. Fonte: Movimento Carlo Ferrero per la Dignità della Docenza Universitaria, e-mail al redattore di Informazioni Universitarie 04.12.25. Oss. Univ. 04.2.26. Per leggere il d.P.R. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/04/26G00029/SG |




