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LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE È ELEMENTO DISCRIMINANTE PDF Stampa E-mail

Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 196 del 6 maggio 2025, ha rigettato il ricorso mediante il quale un professore di seconda fascia aveva impugnato gli atti di una procedura ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010, deducendo, in particolare, l’illegittimità della deliberazione con cui il Consiglio di Dipartimento aveva preferito la controinteressata nel posto oggetto della selezione, appiattendosi, a suo dire, sul giudizio dato dalla Commissione.il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie il Consiglio di Dipartimento avesse fatto buon governo dei criteri di valutazione ad esso assegnati dal Regolamento di Ateneo, essendo giunto a dare prevalenza al profilo della controinteressata per effetto della valorizzazione dell’elemento discriminante rappresentato dalla valutazione della commissione giudicatrice, ritenuto decisivo in quanto promanante dall’organo tecnico a cui compete la formulazione di un giudizio complessivo sul valore scientifico dei candidati. F: Oss. Univ. 07.05.25.