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ASN. LA COMMISSIONE HA L’OBBLIGO DI DIMOSTRARE DI AVER EFFETTIVAMENTE VALUTATO LE PUBBLICAZIONI ALLEGATE PDF Stampa E-mail

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 9305 del 15 maggio 2025, ha annullato un giudizio di NON IDONEITÀ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN), in quanto la Commissione non ha esposto le ragioni che hanno determinato il giudizio negativo, nonostante il superamento delle mediane.La Commissione ha comunque l’obbligo di dimostrare di aver effettivamente valutato le pubblicazioni allegate. Tale onere motivazionale è stato ritenuto non assolto nel caso di specie, non avendo la Commissione fatto alcun richiamo, ancorché sintetico, nel corpo del provvedimento ad alcuna delle pubblicazioni presentate, così rendendo impossibile comprendere l’iter logico sotteso al giudizio negativo. F: Oss. Univ. 15.05.25.