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POTERE INVESTIGATIVO IN CAPO AI SERVIZI DI INFORMAZIONE DA UTILIZZARE NEI CONFRONTI DI UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA PDF Stampa E-mail

Nel disegno di legge (DDL) sicurezza s.1236 tra le tante disposizioni normative ve ne è una che riguarda l’estensione del potere dei servizi di informazione in riferimento alle università e agli enti pubblici di ricerca. Si tratta dell’art. 31, comma 1, del ddl rubricato “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” che mira a modificare il comma 1 dell’articolo 13 dell’ultima legge di riforma dei servizi di informazione, l. 3 agosto 2007, n. 124. La disposizione legislativa, anche per la sua ambiguità, si presta a essere interpretata come fonte di un anomalo potere investigativo in capo ai servizi di informazione da utilizzare nei confronti di università ed enti pubblici di ricerca. Tale potere si pone in frontale contrasto con la tutela costituzionale della riservatezza personale, delle libertà di informazione e manifestazione del pensiero nonché della libertà e autonomia accademiche, violando gli art. 2, 15, 21 e 33 della Costituzione. Nell’attesa che gli organi di rappresentanza dell’università italiana e degli enti pubblici di ricerca facciano sentire la propria voce, l’AISA (Associazione italiana per la promozione della scienza aperta) chiede al Parlamento di non approvare il ddl S.1236 e, in ogni caso, di cancellare la proposta di modifica dell’art. 13 della l. l. 2007/124 contenuta nell’art. 31 del disegno di legge. F: aisa.sp.unipi.it 15.12.24; Roars 02.02.25.