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ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE PDF Stampa E-mail

Il TAR della Toscana, con sentenza n. 1480 del 13.12.24, ha sancito che le ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE non debbano essere documentate con i rigidi parametri esistenti per l’attività scientifica. Secondo il Collegio, occorre soltanto che lo svolgimento delle attività di divulgazione scientifica e culturale sia in qualche modo oggettivato, essendo irrilevante la modalità tecnica per mezzo della quale la Commissione visiona e consulta i contributi in questione. F: Oss Univ 13.12.24.