IPOTESI DI CONTRATTO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE SUL CONTRATTO DI RICERCA |
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Ipotesi di contratto relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricercaex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18/01/2024). Art. 2. Contratto di ricerca: 1. L'importo del contratto di ricerca di cui al all’art. 22, comma 6, della legge 240/2010 è definito dal singolo ente in ragione dell’impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 22 della legge 240/2010. 2. In ogni caso l’importo del contratto di cui al comma 1 non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, ultimo periodo, della legge 240/2010. 4. Ferme restando specifiche norme di settore, i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. F: ARAN |