Home
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO È COMPATIBILE CON L'INSEGNAMENTO O LA RICERCA IN MATERIE GIURIDICHE NELLE UNIVERSITÀ PDF Stampa E-mail

L'articolo 19 della legge n. 247/2012 disciplina le eccezioni alle norme sull'incompatibilità, stabilendo che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università e istituzioni di ricerca pubbliche. In particolare, i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e devono essere iscritti in un elenco speciale annesso all'Albo ordinario. Il 12 gennaio 2025, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pubblicato il parere n. 59/2024 in risposta a un quesito formulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Forlì - Cesena. Il quesito riguardava l'iscrizione nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari, come previsto dall'articolo 19 della legge n. 247/2012. Il COA di Forlì - Cesena ha chiesto, in particolare, se, per l'iscrizione nell'elenco speciale, sia necessario procedere alla cancellazione dall'Albo ordinario con una successiva nuova iscrizione nell'elenco, oppure se sia possibile effettuare un passaggio diretto senza soluzione di continuità. Il CNF ha chiarito che il passaggio dall'Albo ordinario all'elenco speciale non richiede un formale procedimento di cancellazione e reiscrizione. Trattandosi di un elenco "annesso" all'Albo, il trasferimento può avvenire senza interruzioni, garantendo la continuità dell'iscrizione. F: studiocataldi.it 11.02.25.