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ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE DEI PROFESSORI PDF Stampa E-mail

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10088 del 16.12.24, ha ribadito che, in assenza di autorizzazione allo svolgimento di attività di libera professione da parte dell’Università di appartenenza, grava sul professore un obbligo di riversamento dei compensi indebitamente percepiti ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001. La mancata richiesta di autorizzazione, o per meglio dire, l’omessa informativa integra una condotta tesa all’occultamento del danno, mentre elemento costitutivo del fatto dannoso deve ritenersi il mero svolgimento dell’attività, vietata a monte dal legislatore, in contrasto con lo status di professore a tempo pieno. F: Oss Univ 17.12.24.