PRESUPPOSTI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ONORIFICENZA DI PROFESSORE EMERITO |
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1 del 23 gennaio 2025, si è espressa in merito ai presupposti per l’attribuzione dell’onorificenza di PROFESSORE EMERITO. Dopo aver rilevato che l’espresso richiamo all’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 da parte dell’art. 15, comma 2, della Legge n. 311/1958 ne determina il perdurante vigore, l’Adunanza Plenaria ha escluso che nel computo dei venti anni di anzianità nel ruolo necessari per conseguire il titolo di professore emerito possa essere preso in considerazione anche il periodo di servizio prestato in qualità di associato. Il massimo consesso della giustizia amministrativa è giunto a questa conclusione, valorizzando, da un lato, il disposto dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, che subordina il conferimento del titolo di emerito allo svolgimento per almeno venti anni di servizio dell’attività di docenza universitaria in qualità di ordinario, e, dall’altro, le differenze sostanziali tra le due qualifiche riguardanti, in particolare, i presupposti previsti per il reclutamento, i requisiti per potere accedere alle due qualifiche, e le regole sull’attribuzione degli incarichi direttivi. Il Consiglio di Stato ha chiarito una volta per tutte che solo gli anni in cui un docente ha ricoperto la qualifica di professore ordinario sono validi per ottenere il titolo di “professore emerito”, sottolineando il valore e la specificità di questa posizione nell’ambito accademico. F: Oss Univ 23.01.25. S. Dinapoli, scuolalink.it 17.02.25.
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