PUNTEGGI NUMERICI NELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA |
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Il TAR della Sicilia, con sentenza n. 114 del 17.01.25, ha affermato che la commissione di una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore di prima fascia, laddove abbia effettuato la valutazione comparativa dei candidati facendo ricorso a motivati giudizi analitici, non è tenuta alla preventiva creazione di griglie di punteggi numerici. Secondo il Tribunale, i criteri di valutazione possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti delle singole Università o nei relativi bandi, oppure possono essere demandati alle determinazioni dell’organo valutatore. Qualora la Commissione, nel corso della prima riunione, faccia espresso rinvio ai criteri di valutazione definiti nel bando di concorso, non è gravata dall’obbligo di creare griglie di punteggi numerici, qualora i canoni stabiliti abbiano delineato in maniera chiara ed esauriente il percorso logico dalla stessa poi seguito. F: Oss Univ 19.01.25.
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