ANCHE I RTD-A IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE POSSONO PARTECIPARE ALLE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA STABILIZZAZZIONE |
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Il TAR dell’Emilia Romagna con sentenza n. 870 del 25.11.24, si è espresso sulla conformità al diritto europeo e costituzionale della disciplina del reclutamento e del rapporto di impiego dei ricercatori universitari a tempo determinato rispetto al regime giuridico applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, pronunciandosi sulla applicabilità della procedura di stabilizzazione prevista per questi ultimi dall’art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 e sulle differenze tra categorie di ricercatori. Il Tribunale ha stabilito che vanno disapplicati i commi 5 e 6 dell’art. 24, legge n. 240/2010 nella parte in cui riconoscono ai soli ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge, e ad a quelli a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l’assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti – i primi alla scadenza del contratto, i secondi fino al 31 dicembre 2021 – ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, senza attribuire la medesima facoltà ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della medesima abilitazione scientifica nazionale. F: Oss Univ 27.11.24.
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