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NON SPETTA AL CONSIGLIO DIPARTIMENTALE IL POTERE DI VALUTARE E SCEGLIERE IL CANDIDATO VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER RICERCATORE PDF Stampa E-mail

La Settima Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 8516, si è pronunciata su un caso riguardante una procedura concorsuale per la chiamata a ricercatore di tipo b indetta da un Ateneo trentino. Segnatamente, il Consiglio di Stato ha affermato che l’attribuzione al Consiglio dipartimentale della gestione di una parte della fase valutativa – nel caso di specie quella relativa all’apprezzamento della presentazione del seminario a opera dei candidati indicati come idonei dalla Commissione giudicatrice – congiuntamente alla decisione sulla chiamata del candidato vincitore, è illegittima. Difatti, l’art. 3 del D.lgs. n. 142/2011, nella parte in cui rimette all’Università ampia potestà statutaria e regolamentare, deve essere letto congiuntamente all’art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo che obbliga l’Ateneo al rispetto dei principi fondamentali, tra cui trasparenza, merito, imparzialità, par condicio, stabiliti non solo dalla normativa primaria statale, ma anche dalla stessa Costituzione (artt. 3 e 97 Cost.). Secondo i giudici, è proprio per il rinvio a tali principi che l’Università non avrebbe potuto assegnare al Consiglio il potere di valutare e scegliere il candidato vincitore della procedura: il Consiglio, a differenza della Commissione, è un organo che non offre idonee garanzie di imparzialità e competenza tecnica, derivandone la violazione dei principi fondamentali delle procedure concorsuali. F: osservatoriouniversita.unimib.it 25.10.24.