Home 2011 28 Marzo
28 Marzo
Dal decreto mille proroghe. Le assunzioni PDF Stampa E-mail
Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell’articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. Per l’anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale (vocabolo burocratese di nuovo conio) é fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.
 
Fondo di finanziamento e blocco delle assunzioni PDF Stampa E-mail

Sul reclutamento la spada di Damocle più minacciosa è quella del tetto alle spese di personale, che bloccano qualsiasi nuovo ingresso (di docenti o amministrativi) nelle università che dedicano alle buste paga più del 90% del fondo ordinario. Finora il problema è stato marginale, nel 2009 sono stati in sette gli atenei fuori regola, ma il peggioramento dei conti accademici e la dinamica "naturale" dei costi del personale complicano la questione: un rapido censimento fra le università mostra che nel 2010 le sedi condannate al blocca-assunzioni sono balzate a 16, in un gruppo che abbraccia anche università di primo piano come Roma Tor Vergata, Modena-Reggio Emilia, Bari e Trieste (l'elenco completo nella scheda riportata sotto). Uno sforamento di massa, nonostante la fuga dalle cattedre partita per evitare la tagliola della liquidazione a rate, che ha portato a 4mila i pensionamenti cancellando retribuzioni per 600 milioni. Nel 2011, però, le uscite torneranno a livelli fisiologici, e anche se il blocco degli scatti fermerà l'aumento del peso delle buste paga c'è un altro fattore che rischia di trasformarsi in una batosta per la contabilità accademica: il decreto milleproroghe, per la prima volta, non ha confermato gli "sconti" che permettevano di calcolare solo per due terzi i costi del personale convenzionato con il servizio sanitario. Sembra un tecnicismo, ma da sola questa novità è in grado di raddoppiare il numero degli atenei con i concorsi congelati. Inoltre per evitare di colpire troppo le università con le performance più modeste, è stata introdotta una clausola che ha impedito di assottigliare la quota destinata a ogni ateneo di più del 5,5% rispetto l’anno prima. Una clausola di questo tipo costa, e per finanziarla il ministero ha dovuto azzerare le risorse destinate agli atenei sottofinanziati (è la cosiddetta "accelerazione del riequilibrio" ), cioè quelli che ricevono meno di quanto meriterebbero in base alle performance. La scelta (compiuta senza tener conto di quanto previsto dal Patto per l'università 2007-2010) è arrivata nelle stesse settimane in cui si approvava la riforma Gelmini, che da quest'anno impone di destinare alle "sottofinanziate" almeno l'1,5% del fondo ordinario.
(Fonte: G. Trovati, Il Sole 24 Ore 28-03-2011)

Sedi fuori regola

•          Bari

•          Bari Politecnico

•          Cassino

•          Foggia

•          L'Aquila

•          Modena • Reggio Emilia

•          Molise

•          Napoli Parthenope

•          Perugia

•          Reggio Calabria

•          Roma Tor Vergata

•          Siena

•          Teramo

•          Trieste

•          Udine

•          Urbino (ancora sotto monitoraggio)

 
Le risorse disponibili per il reclutamento PDF Stampa E-mail

Effetti persistenti della legislazione precedente

La Legge 240/2010 non interviene, se non con minimi aggiustamenti, sulla precedente normativa a carattere finanziario. Occorre quindi riassumere tale normativa per definire correttamente il quadro dei nuovi scenari possibili per il reclutamento.

1) La legge 1/2009 (art.1 comma 1) stabilisce che le università che hanno superato il 90% nel rapporto tra le spese per assegni fissi (AF) al personale e le entrate derivanti dal finanziamento ordinario (FFO) non possono assumere personale. È stata iterata per il solo 2010 (e quindi vale solo per il reclutamento 2011) la norma che prevede lo scorporo dagli AF di un terzo dei costi del personale medico e paramedico (art. 1-bis della legge 1/2009, come modificato dall’art.7 comma 5-quinquies della legge 25/2010),

2) La stessa legge 1/2009 (all’art.1 comma 3, che modifica l’art.66 comma 13 della legge 133/2008) dispone che, per il triennio 2009-2011, le università possono destinare ogni anno al reclutamento non più del 50% delle risorse liberate per pensionamenti nell’anno precedente, e pone vincoli all’utilizzo delle risorse spendibili: tali vincoli sono comunque modificati dalla legge 183/2010 (collegato lavoro) e poi anche dalla legge 240/2010.

3) Dopo il 31 dicembre 2011, cessati gli effetti della legge 1/2009 di cui al punto precedente, torna necessariamente in vigore l’art. 66 della legge 133/2008, peraltro significativamente modificato dall’art. 9 della legge 122/2010. Il comma 13 dell’art. 66 stabilisce che nel 2012 per le Università si applica il comma 9 dello stesso art.66, secondo il quale nel 2012 il limite per le assunzioni a tempo indeterminato di tutte le Amministrazioni pubbliche è fissato al 50% delle risorse liberate (e delle persone fuoriuscite) nell’anno precedente. Tuttavia il comma 7 dell’art.9 della legge 122/2010 modifica il suddetto comma 9 cambiando la data del 2012 con il 2014, mentre il comma 5 dell’art. 9, modificando il comma 7 dell’art.66 della legge 133, estende al 2012-2013, per tutte le Amministrazioni, il più rigido vincolo di spesa che rende disponibile solo il 20% delle risorse e delle posizioni liberate. Si avverte qui una contraddizione di non ovvia soluzione tra le diverse norme.

4) Il comma 28 dell’art. 9 della legge 122/2010 pone un limite alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, imponendo che a decorrere dal 2011 la spesa non superi il 50% di quanto speso nel 2009.

5) Il comma 24 dell’art.1 della legge 220/2010 prevede che parte dell’incremento al FFO disposto dalla stessa legge sia destinata a un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016, non soggetto ai vincoli di cui al comma 13 dell’art. 66 della legge 133/2008 (e successive modificazioni).

6) L’art. 1-bis della legge 1/2009 chiarisce e conferma il meccanismo delle chiamate dirette.

Le nuove norme introdotte dalla legge 240/2010

La legge 240, almeno in linea di principio, interviene a modificare alcuni dei punti precedenti, ma purtroppo quasi sempre in termini non del tutto chiari o comunque non sempre in una forma che risulti direttamente applicabile. Facendo riferimento puntuale al paragrafo precedente, notiamo che:

1) L’art. 5 della legge 240 prevede la delega al Governo per l’emanazione di Decreti Legislativi aventi tra l’altro (secondo le lettere d) ed e) del comma 4) il compito di definire nuovi criteri per la valutazione dei rapporti di consistenza ottimali per il personale docente, ricercatore e T.A. e per la determinazione del limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per il personale, superando quindi l’attuale vincolo del 90% nel rapporto AF/FFO. I decreti in oggetto dovranno essere emanati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, e saranno quindi efficaci soltanto dal 2012.

2) Il comma 18 dell’art.29 modifica il comma 13 dell’art.66 della legge 133 disponendo (alla lettera per il solo anno 2011) che la quota di risorse disponibili per il reclutamento (pari al 50% delle risorse liberate) sia ripartita destinando almeno il 50% al reclutamento di ricercatori (senza specificare se a tempo indeterminato o determinato) e non più del 20% al reclutamento di professori ordinari.

3) Non sembra che i termini della delega di cui all’art.5 siano tali da permettere di intervenire in sede di Decreto Legislativo al fine di ridefinire i vincoli di spesa in deroga alla legge 122. Occorrerebbe quindi probabilmente un vero e proprio intervento legislativo.

4) Non è per nulla chiaro se per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240 si possa derogare al vincolo di cui all’art. 9 della legge 122.

5) All’art.29 comma 9 della stessa legge 240/2010 è previsto che cifre aumentate di 80 milioni di euro ogni anno per tre anni (dal novembre 2011) siano attribuite agli Atenei, nel quadro del finanziamento ordinario, con il vincolo che esse siano destinate esclusivamente al reclutamento di professori associati, effettuato con le procedure previste dalla legge 240.

6) L’art. 29 comma 7 conferma e aggiorna il meccanismo delle chiamate dirette.

A tutto questo bisogna aggiungere il vincolo, derivante dal comma 4 dell’art.18 della legge 240, per cui gli Atenei devono chiamare almeno un quinto dei professori scegliendoli tra chi non era in servizio nell’Ateneo nell’ultimo triennio.
(Fonte: Documento FlcCgil 18-2-2011)
 
Assegni di ricerca. Possibile il rinnovo e definito l’importo minimo PDF Stampa E-mail

Rispondendo a un'Interrogazione parlamentare, il Governo ricorda preliminarmente che l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, reca disposizioni in materia di «Assegni di ricerca» e che, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge, è abrogata la previgente normativa in materia (articolo 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449). Per tutti gli assegni banditi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative dovrà essere applicata la normativa precedente. Stesso discorso vale per i rinnovi di assegni previsti da bandi contrattualizzati ai sensi delle previgenti disposizioni.

Comunica, infine, che il 9 marzo il Ministro Gelmini ha firmato il decreto ministeriale relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca e che lo stesso è stato trasmesso il 10 marzo, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.
(Fonte: FlcCgil 18-03-2011)
 
Bando Prin 2010 su progetti 2009. Lettera al Ministro PDF Stampa E-mail
La lettera racconta come proprio il ministero che ha emanato nel marzo 2010 l'ultimo bando Prin su progetti che si riferivano al 2009, fino ad oggi non abbia ancora distribuito un solo euro. Anzi a voler essere precisi scrivono Duccio Fanelli, Stefano Ruffo e Franco Bagnoli: «Non c'è neppure ancora una valutazione». «Non intendiamo in questa sede questionare l'entità dei finanziamenti, alla riprova dei fatti assolutamente modesti. — si legge ancora nella lettera al ministro Gelmini — Ci sembra però inaccettabile il procrastinarsi ingiustificato dei tempi di esame delle proposte, così come irrispettosa la mancanza di comunicazione certa sullo stato di avanzamento del processo di valutazione. Le chiediamo quindi, signor ministro, se può gentilmente informarci sullo stato dei fatti. Speriamo di essere smentiti, ma ottimisticamente alla fine del 2011, arriveranno le risorse previste per il 2009. Tristemente, l'unica riforma che ci sentiamo di suggerirle è quella di rimuovere l'anno progressivo dall'acronimo dei bandi, per evitarci l'ulteriore umiliazione di dover spiegare ai nostri colleghi stranieri perché in Italia nel 2011, aspettiamo ancora l'assegnazione dei fondi 2009». Senza contare che due anni dopo magari alcuni di quei progetti sono pure superati.
(Fonte: L. Montanari, La Repubblica Firenze 20-03-2011)
 
Altri articoli...
« InizioPrec.12345678910Succ.Fine »

Pagina 4 di 13