ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE NON AUTORIZZATE O NON AUTORIZZABILI DA PARTE DI PUBBLICI DIPENDENTI COMPRESI I PROFESSORI UNIVERSITARI Stampa

In merito, la Corte dei Conti con sentenza del 3/02/20, n. 11, Sez. Giur. Regione Lombardia, ha sancito che, in tema di violazione dell'art. 53, co. 6-7bis, del d.lgs. n.165 del 2001, il criterio guida deve basarsi su un dato fattuale basilare e due indici sintomatici: (1) il dato fattuale basilare è dato dalla frequenza temporale dell'attività 'consulenziale' svolta con continuità, assiduità e sistematicità nell'anno solare e/o in più anni, tale da diventare abituale e dunque "professionale", ovvero un ulteriore "lavoro stabile"; (2) l'indice sintomatico reddituale dell'importo dell'attività svolta, se da attività extralavorative si consegue un reddito superiore a quello derivante dall'impiego pubblico da professore; (3) l'indice sintomatico della apertura di partita IVA: nel merito la Corte ha più volte ribadito che professionalità dell'attività non è desumibile dalla mera tenuta di una partita IVA, ma dal suo consapevole e abituale utilizzo per lo svolgimento di una attività libero professionale, cioè non meramente occasionale. (F: Osservatorio sull'università 22.02.20)