Retribuzioni. Problemi relativi al blocco Stampa
I docenti universitari (ricercatori, professori associati o professori ordinari) alla presa di servizio devono affrontare un periodo di prova di tre anni. Al termine di tale periodo, una Commissione nazionale verifica la congruità del lavoro svolto; all'esito positivo del giudizio consegue la conferma nel ruolo e la corresponsione dello stipendio pieno. Il 9 giugno 2011, in risposta ad un'interpellanza dell’on. Vassallo, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti ha escluso l’applicabilità del blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici (articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010) ai passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari. In particolare il Sottosegretario ha affermato: «non trattandosi, pertanto, di progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale».
Fino ad ora, i ricercatori neo assunti percepiscono nel primo anno uno stipendio ridotto di circa il 20%. L’Esecutivo, per non lasciare i ricercatori neo assunti con lo stipendio ridotto (circa 1200 euro) per tutta la durata del blocco (fino al 2014), sta preparando un provvedimento per anticipare al primo anno la corresponsione dello stipendio “pieno”. Purtroppo, nell'attuale versione del provvedimento, non viene esplicitamente chiarito che ciò varrà anche per coloro che sono stati assunti nel 2010.
(Fonte: FlcCgil 07-11-2011)