LA RIFORMA MADIA NON S’APPLICA AI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO Stampa

La speciale normativa sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'art 24, comma 9, prevede che "i contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli [della docenza universitaria]."
"Il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio contratto a tempo indeterminato, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, comporterebbe un risultato abnorme in quanto non sarebbe una possibilità legata alla valutazione da parte dei singoli Atenei delle proprie esigenze, bensì un automatismo lesivo dell'autonomia degli stessi". Così il TAR Umbria.