Rilievi a una proposta sul trattamento economico dei docenti di materie cliniche Stampa

Il prof. Pagliarini propone una “quota retributiva” da attribuire ai Professori e Ricercatori Universitari convenzionati con il SSR, uguale alla metà dello stipendio del Dirigente Medico ospedaliero di pari grado. Anche se questa proposta avrebbe il vantaggio di essere estremamente semplice nell’applicazione, a mio modo di vedere, comporta alcuni elementi critici che spiego appresso. Attualmente nella maggioranza delle regioni è stato applicato, seppur in modo eterogeneo, il DM 517/1999 “Bindi Zecchino” che prevede un “trattamento economico aggiuntivo” (TEAG) per i docenti di materie cliniche “oltre alla retribuzione universitaria”. Tale TEAG è riferito, come dice testualmente la sopracitata legge, all’art. 6, a:

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all’efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

Se, come succede in alcune regioni, il TEAG al punto a) contiene alcune voci stipendiali ospedaliere come lo stipendio di posizione, l’indennità di rapporto esclusivo, l’indennità di direzione di struttura complessa e di dipartimento e alla voce b) l’indennità di risultato, ne risulta che la somma di queste voci, in talune regioni, è sicuramente superiore alla soglia del 50% indicata da Pagliarini, l’applicazione della quale genererebbe una progressione “in pejora” inaccettabile.

La seconda ragione della mia contrarietà sta nel fatto che l’applicazione di questa ipotesi ai colleghi più giovani, intendo i ricercatori, genererebbe sostanzialmente una notevole sperequazione tra gli stipendi degli universitari rispetto a quella dei “pari mansioni” ospedalieri. I ricercatori universitari o i giovani associati, hanno, infatti, uno stipendio tabellare universitario, di gran lunga inferiore, almeno dal 5° anno di anzianità, rispetto ai pari mansioni ospedalieri. Per questa ragione, in molte regioni italiane, l’applicazione della legge 517 è stata accompagnata dall’applicazione della vecchia “De Maria” (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) che riguarda la parte di stipendio tabellare. In buona sostanza, i giovani associati e i ricercatori con poca anzianità e senza incarichi di struttura semplice o complessa, non si giovano dell’applicazione della 517 (per loro il TEAG è vicino allo zero perché non rivestono incarichi particolari) e, siccome è presente una notevole differenza tra gli stipendi tabellari (lo stipendio tabellare degli ospedalieri è maggiore), si giovano, ove questa interpretazione è applicata, di una compensazione tra i due stipendi (chiamata assegno perequativo). Questa compensazione, in taluni momenti della carriera, all’inizio per intenderci, potrebbe essere superiore al 50% della retribuzione ospedaliera. Il mio disaccordo, inoltre, poggia su un’ulteriore ragione: il TEAG e l’assegno perequativo rappresentano elementi utili ai fini della pensione e del TFS, dal 2011 TFR, grazie al fatto che sono emolumenti presenti nelle voci stipendiali ospedaliere traslati nello stipendio universitario. La somma del 50% dello stipendio ospedaliero, riferita dal collega Pagliarini, non rivestendo le caratteristiche di alcuna voce stipendiale, rischierebbe di trasformarsi in un assegno “ad personam” potenzialmente scollegato ai meccanismi di calcolo della pensione e del TFS.

In conclusione, per quanto l’ipotesi Pagliarini, a una prima analisi, potrebbe considerarsi “risolutiva”, la sua applicazione genererebbe, a mio modo di vedere, più problemi di quanti ne andrebbe a risolvere. Naturalmente è del tutto auspicabile un intervento del legislatore volto a dare un’interpretazione univoca della “517” nell’intento di generare un’omogenea applicazione della stessa in tutte le realtà universitarie convenzionate con il SSN.
(Fonte: G.C. Avanzi 20-06-2011)