Mediazione civile: laurea triennale per gli operatori Stampa
Con la circolare 13 giugno 2011, arrivano le indicazioni del ministero della Giustizia, sulla <<Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso>>. Via Arenula prova a dare una stretta ai requisiti obbligatori per mediatori e formatori raccogliendo in parte le critiche piovute dall’avvocatura sulla scarsa professionalità delle figure. Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione, il ministero chiarisce che i mediatori devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, essere iscritti a un ordine o collegio professionale. Mentre non ha lo stesso valore l’iscrizione presso albi o elenchi (di diversa natura), dal momento che la norma fa unicamente riferimento all’iscrizione presso ordini o collegi professionali. Maglie più strette per i formatori. Il Dm 180 (articolo 18, comma 3 lett. a) prevede, infatti, che gli aspiranti docenti attestino di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); e di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici). Comunque, in entrambi i casi, devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere.
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