DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA RICERCATORI DI TIPO B Stampa

In questi ultimi anni, in attuazione della L. 240/2010 si è venuta a creare una disparità di trattamento economico tra Ricercatori ex art. 24 c. 3, lett. b) ("RTD-b") sia all'interno di un singolo Ateneo, sia tra Atenei diversi. A tal proposito si osserva che a tutt'oggi esistono RTD-b "privilegiati" dall'incremento del trattamento economico pari al 20% e RTD-b che, pur avendo la medesima qualifica professionale, pur svolgendo la stessa mansione e carico didattico, non ricevono e non hanno ricevuto alcun incremento stipendiale.
La legge 240/2010 all'art. 24 c. 8 pone, infatti, tutti gli Atenei italiani nella possibilità di incrementare fino al 30% il trattamento economico dei ricercatori RTD-b (Ricercatori senior) rispetto a quanto percepito dai ricercatori RTD-a (Ricercatori junior). Invece, le Leggi di Bilancio del 2016, 2018 e anche 2019, attraverso il Piano di Reclutamento Straordinario dei Ricercatori RTD-b (DM 78 del 18.02.2016 e DM 168 del 28.02.2018), hanno previsto e prevedranno un finanziamento di 58.624,55 € a ricercatore, pari, quindi, a un incremento stipendiale del solo 20%.
In tale quadro normativo, le università italiane risultano divise in: Università che hanno corrisposto l'aumento a tutti gli RTD-b (alcune anche del 30%) e Università che hanno corrisposto l'aumento del 20% solo agli RTD-b assunti su piano straordinario, provocando così una significativa discriminazione di natura economica tra RTD-b all'interno dello stesso Ateneo.
In breve. La L. 240/2010 ha creato disparità di trattamento economico tra RicercatoriTD-b sia in un singolo Ateneo sia tra Atenei diversi. Infatti esistono RTD-b "privilegiati" da aumento stipendiale del 20% e RTD-b che pur con medesima qualifica e mansione non ricevono tale aumento.
(Fonte: Lettera al MIUR del segretario nazionale dell'Uspur 23-02-19)