Programmazione delle università per il triennio 2010-2012. Linee generali d'indirizzo Stampa

Si riproducono gli articoli 4, 5 e 6 del decreto n. 50 del 23-12-2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 31-05-2011.

Art. 4 - Fusioni e federazioni di Università

1. Attesa l'esigenza prioritaria di avviare nel presente triennio di programmazione, in coerenza con le Linee guida del Governo, una razionalizzazione del sistema universitario, finalizzata, nell'interesse degli studenti, a garantire la qualità degli studi superiori, nonché un più efficiente utilizzo delle risorse, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la fusione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, tra Atenei (ivi compresi gli istituti a ordinamento speciale) aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione.

2. Al fine di migliorare l'efficienza e la qualità della didattica, della ricerca e della gestione, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture universitarie, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la federazione di due o più Università aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione, o se non oggettivamente possibile, in regioni confinanti.

Art. 5 - Nuove Università statali

1. Per le medesime motivazioni di cui all'art. 4, nel corso degli anni 2010-2012 non si da' luogo all’istituzione di nuove Università statali (ivi compresi gli Istituti a ordinamento speciale), se non a esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione di cui allo stesso art. 4.

2. Con successivi DD.MM., da inviare alla Corte dei Conti, possono essere definiti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, criteri e modalità per la trasformazione in Università statali di Università non statali di cui all'art. 6.

Art. 6 - Nuove università non statali

1. Con successivi DD.MM., da inviare alla Corte dei Conti, in relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione e diversificazione del sistema universitario, può essere disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR di cui al successivo comma 3, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e del fondo di cui all'art. 5, comma 1, lett. c.), della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) l'istituzione di nuove Università non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio;

b) l'istituzione come Università non statali delle filiazioni italiane di Università straniere, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento adottato con decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente decreto. Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Università straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione della nuova Università italiana.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate, corredate dalla documentazione indicata all'allegato C del presente decreto (che è parte integrante dello stesso), ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio ai fini del motivato parere degli stessi e del successivo invio al Ministero per il seguito di competenza. I termini improrogabili di presentazione delle proposte e dei pareri dei Comitati regionali sono stabiliti con successivo D.M., da pubblicare nella G.U., successivamente alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente dell'ANVUR e nei termini indicati al seguente comma 3.

3. Le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2, comma 138 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volta ad accertare il possesso di risorse adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi definiti e resi pubblici preventivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dall'ANVUR stessa.

4. Con il decreto ministeriale di istituzione delle Università di cui al comma 1 è contestualmente disposta la approvazione dello statuto e, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del regolamento didattico d'Ateneo. Al termine del terzo, del quinto e del settimo anno di attività, l'ANVUR effettua una valutazione complessiva dei risultati conseguiti dalle predette Università nelle attività di didattica e di ricerca. Nei casi di valutazione negativa da parte dell'ANVUR al termine del settimo anno di attività, con decreto del Ministro è disposta la soppressione dell'Università', secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lettera d.) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998.

5. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, considerata l'esigenza di procedere preliminarmente al riassetto delle Università telematiche attualmente esistenti mediante l'adozione del regolamento previsto dallo stesso art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006, in corso di definizione, nel presente triennio di programmazione non si da' comunque luogo all’istituzione di nuove Università non statali telematiche.
(Fonte: Gazzetta ufficiale n. 125 del 31-05-2011- MIUR)