In arrivo il decreto che prevede il commissariamento degli atenei in rosso Stampa

La rivoluzione nella gestione delle entrate e delle uscite per le università italiane e il conseguente commissariamento in caso di dissesto finanziario è contenuta nello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 5, comma i, lettera b) della riforma Gelmini (legge 240/2010). Il decreto dovrebbe approdare al consiglio dei ministri del prossimo 31 maggio. Il decreto estende all'ambito universitario le disposizioni sul commissariamento straordinario degli enti locali.

In base alla riforma Gelmini, le procedure d'emergenza per le università italiane potrebbero scattare nel momento in cui le università non dimostrino di avere quei fondi utili, in cassa, per saldare debiti «liquidi ed esigibili, nei confronti di terzi», o comunque se si accertasse un mancato «assolvimento delle proprie funzioni indispensabili». In questo caso, qualora fosse confermato lo stato di allarme, il ministero dell'università darà un massimo di 180 giorni all'ateneo per attuare un piano di rientro. Un piano, di durata triennale, che dovrà portare l'equilibrio nelle casse universitarie entro un periodo massimo di cinque anni. Questo dovrà individuare e quantificare debiti e spese, così come le entrate economiche e patrimoniali che potranno concorrere a finanziare il piano di rientro, «comprese le liquidazioni di beni valutati a valori di mercato». Ma non solo, perché nel piano dovranno essere indicate in maniera dettagliata le «attività da intraprendere anno per anno e gli obiettivi annuali da raggiungere, parametrati a degli indicatori economico finanziari». Qualora però, nella verifica annuale, il piano si riveli un fallimento o la sua realizzazione sia in parte compromessa, sarà compito del ministero dell'università designare uno specifico commissario. A lui sarà consentito di adottare tutti i provvedimenti necessari per riportare i bilanci in regola e quindi di stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse, riscuotere crediti. Il tutto avvalendosi delle strutture d'ateneo sia in termini di risorse umane sia strumentali. La durata del commissariamento non potrà essere superiore a cinque anni, durante i quali il funzionario è tenuto ad elaborare «annualmente una relazione sullo stato di avanzamento del piano» e di trasmetterla al consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Sarà poi un decreto interministeriale università-economia emanato entro 60 giorni dal ricevimento della relazione a dichiarare chiuso il commissariamento.
(Fonte: B. Pacelli, ItaliaOggi 25-05-2011)