GLI OBIETTIVI DELLE SELEZIONI PRELIMINARI (ACCESSO A NUMERO CHIUSO) IN UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO Stampa

Nella loro disamina, su un caso di richiesta di accesso a un corso di laurea senza affrontare il test d'ingresso, i giudici del massimo consesso del Consiglio di Stato partono con lo stabilire che per l'iscrizione a un corso di laurea, quale esso sia, è necessario possedere il diploma quinquennale. L'altro passo è capire, nel caso in questione, se il titolo di massofisioterapista può, seppure conseguito in tre anni, essere considerato equipollente al diploma quinquennale per l'accesso al corso di laurea in Fisioterapia. La risposta è negativa. Va, però, ricordato che i richiedenti hanno dimostrato di possedere anche il diploma di scuola superiore. Si pone, pertanto, un'ulteriore domanda: l'unione dei due titoli permette di iscriversi al corso di laurea in Fisioterapia senza sostenere i test di ingresso, accedendo direttamente - come chiedevano i professionisti - al terzo anno? Se la ragione del test di ingresso fosse solo quella - come sostenevano i richiedenti - di accertare la predisposizione del candidato alle materie del corso di laurea, allora non ci sarebbero dubbi che per i massofisioterapisti tale sbarramento sarebbe superfluo, perché loro già si sono cimentati con quei temi. Però - chiarisce l'Adunanza plenaria del CdS con sentenza in data 17 ottobre 2018 - "le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all'art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Se ne possono indicare, in via riassuntiva ma non esaustiva, almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l'offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell'ambito dell'Unione europea delle qualifiche conseguite". Inoltre, ribadisce il consesso che "il limite numerico" è "elemento ineludibile, perché posto a garanzia di qualità dell'insegnamento secondo gli standard europei". Infine Il CdS conclude che "si rende arduo ritenere che il requisito del previo superamento della prova di ammissione possa essere escluso sulla base di una osservazione angusta, limitata unicamente ai requisiti posseduti dal candidato partecipante, ponendo in disparte la plurifunzionalità dell'istituto selettivo". (Fonte: A. Cherchi, IlSole24Ore 10-11-18)