IL DOTTORATO DI RICERCA, ANCHE SE IN MATERIE GIURIDICHE, NON VALE AI FINI DELLA PRATICA FORENSE Stampa

È quanto ha affermato il Consiglio Nazionale Forense con parere n. 26/2018, in risposta al quesito posto dall'ordine degli avvocati di Roma.
Il COA di Roma chiede al Cnf "ai fini della pratica forense, anche alla luce della L. 247/2012, art. 41 e del D.M. 70/2016, il diploma di specializzazione per le professioni legali al dottorato di ricerca in materie giuridiche con sostituzione, quindi, di un anno della pratica forense con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca".
La risposta del Cnf è nei seguenti termini: "il comma 9 dell'art. 41 della L. 247/2013 dispone che il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno".
Tale disposizione, "di natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica, né estensiva", per cui al quesito posto dal Coa capitolino va data risposta negativa. (Fonte: M. Crisafi, studio Cataldi 26-10-18)