NUOVE REGOLE SUL FABBISOGNO DEGLI ATENEI Stampa

Nella legge di stabilità c'è un lungo articolo (art. 78) dedicato al "Fabbisogno finanziario [delle] Università" dove si definiscono le regole per calcolare l'ammontare massimo complessivo di risorse che può essere effettivamente speso nel corso dell'anno per le università. Alberto Baccini su Roars ha sintetizzato come segue le novità dell'articolo.
L'art. 78 contiene una prima innovazione rispetto alle norme precedenti: il fabbisogno degli atenei non è incrementato automaticamente del 3% ogni anno come da 296/2006, ma è aumentato in misura pari al tasso di crescita del Pil reale. Il secondo elemento di novità è lo scorporo delle spese per ricerca e investimenti dal calcolo complessivo che permetterà agli atenei "ricchi" di spendere per "investimenti" e "ricerca" il tesoretto accantonato senza rispettare i vincoli del fabbisogno.
Verosimilmente il combinato disposto delle due misure darà luogo a una spinta verso la differenziazione tra atenei: a parità di FFO, saranno liberate risorse per gli atenei con elevata attività progettuale e/o che si trovano un tesoretto accumulato da spendere per investimenti e ricerca (al MEF/MIUR sanno quali sono?). E' anche del tutto probabile che la misura finisca per alimentare ancora il precariato della ricerca. I vincoli 'assunzionali' degli atenei (punti organico) sono definiti da altre norme, e vista la precisazione di cui sopra, appare molto difficile pensare che il regolamento riesca a definire come per ricerca le spese di personale a tempo indeterminato. L'art. 78 permette però di scomputare dal calcolo del fabbisogno le spese per assegni di ricerca (e forse anche le borse di dottorato finanziate su progetti di ateneo) in quanto spese per ricerca. Niente di più probabile che si continui ad alimentare la sostituzione di personale strutturato con personale precario (assegnisti) che può essere assunto senza intaccare le capacità di spesa degli atenei. (Fonte: A. Baccini, Roars 06-11-18)