L’università di Milano Bicocca e le nuove norme sui progetti di ricerca Stampa

La legge 240/10 reca norme che impattano in modo significativo sulla gestione dei progetti di ricerca. In particolare ha abrogato l’art. 51 della Legge n. 449/1997, comma 6, che prevedeva per le università la possibilità di stipulare contratti di collaborazione per l’attivita’ di ricerca e contratti di diritto privato. Pertanto non possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e svolgere attività di ricerca presso le università: - i collaboratori coordinati e continuativi; - i collaboratori occasionali e professionali; - il personale tecnico amministrativo a tempo determinato; - borse di studio per attività di ricerca.

L’amministrazione di Milano Bicocca ritiene di seguire le seguenti linee generali:

- per quanto riguarda i progetti di ricerca in corso, anche al fine di rispettare gli obblighi contrattuali già assunti con gli enti finanziatori, sarà rispettata la naturale scadenza dei contratti;

- per tutto quanto già deliberato dagli organi competenti, si procederà alla conclusione dei relativi procedimenti secondo le nuove regole stabilite dal dettato legislativo;

- per quanto riguarda le collaborazioni esterne potranno essere attivate procedure per l’attivazione di collaborazioni coordinate e continuative, occasionali e professionali se stipulate nell’ambito di attività formative o di tutorato;

- le borse di studio e di ricerca per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti, potranno essere bandite solo ed esclusivamente se rivolte a studenti iscritti ai corsi di dottorato. L’iscrizione ai corsi di dottorato e il non possesso di borse di studio sono entrambi requisiti fondamentali di accesso alle nuove procedure concorsuali.

Il sesto comma dell’art. 18 prevede che le suddette limitazioni non si applichino ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali per i quali si applicano invece le specifiche norme previste dai relativi bandi.

Per ciò che attiene la disciplina degli assegni di ricerca, il legislatore con l’art. 22 della legge n. 240/10 ha innanzitutto individuato i destinatari degli stessi in “studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”; ha introdotto, inoltre, nuove norme a tutela dell’assegnista riguardo agli istituti della malattia e della gravidanza. Stante l’intervenuta abrogazione della norma che prevedeva la gestione e l’attivazione degli assegni di ricerca, è necessario redigere e approvare un nuovo regolamento in materia. Pertanto, al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di ricerca e di superare l’attuale impasse organizzativa si ritiene di poter procedere all’istituzione di nuovi assegni di ricerca sulla base di bandi perfettamente aderenti alle disposizioni dell’art. 22 citato. Le funzioni di regolamento di cui al comma 4 dell’art. 22 sono svolte dal bando che disciplinerà tutti gli aspetti previsti dalla legge.
(10-02-2011)