Informazioni strategiche i curricula degli studenti Stampa
Il maggior elemento di novità dell'articolo 48 del "collegato lavoro" è dato dall'inclusione, tra le informazioni strategiche, dei casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi delle norme vigenti. Il mancato conferimento di ogni informazione strategica è, pertanto, sanzionato con la revoca dell'autorizzazione previa procedura di diffida e sospensione. Fra le informazioni strategiche che le Università sono tenute a fornire rientrano i curricula dei propri studenti. Il comma 3 dell'articolo 48 modifica in tal senso l'articolo 6 del Dlgs 276/2003 e introduce l'obbligo, per le università pubbliche e private, quali soggetti autorizzati all'intermediazione di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati, resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. La mancata pubblicazione dei curriculum diventa motivo di revoca dell'autorizzazione a operare nell'ambito dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro.
(M. R. Gheido, Il Sole 24 ore 14-01-2011)