PARERE DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI PATROCINIO DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Stampa

".... questa Avvocatura, come del resto ha già avuto modo di evidenziare in altra occasione, è dell'avviso che il nuovo assetto delle Istituzioni Universitarie derivato dall'entrata in vigore della L. 168/1989 in realtà non ha prodotto alcuna modifica della previgente disciplina normativa concernente specificamente il patrocinio legale delle Università desumibile dall'art. 56 del T.U. 1592/1933. Quest'ultima norma, ancor prima dell'entrata in vigore del T.U. 1611/1933 in tema di rappresentanza e difesa dell'amministrazione nei giudizi, sul presupposto che le Università, pur avendo propria personalità giuridica e autonomia amministrativa (cfr. art. 1 comma terzo del T.U. 1592/1933) erano senza dubbio amministrazioni statali imponeva alle medesime di farsi rappresentare e difendere dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi sempreché non si trattasse di contestazioni contro lo Stato. E' da escludere che l'entrata in vigore della legge 168/89 abbia potuto comportare l'abrogazione del surricordato art. 56 del T.U. 1592/1933 e fatto venir meno il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore degli Atenei". Infatti manca nella suddetta legge qualsiasi disposizione con cui si è inteso procedere alla abrogazione della previgente normativa.