SECONDO LA COSTITUZIONE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO NON È UN OPZIONAL MA UN COMPITO INDEROGABILE PER LO STATO Stampa

È ben nota la consistenza del fenomeno dei cosiddetti idonei non beneficiari di borsa di studio, vale a dire degli studenti che pur avendone i requisiti soggettivi, non riescono ad avere la borsa per ragione di risorse insufficienti. È da domandarsi però se alle origini del buco nero non sia anche un fatto, per dir così, culturale: vale a dire la debole percezione che nella coscienza comune si ha del diritto allo studio universitario come diritto costituzionalmente protetto. L’impressione alle volte è che, specie per quanto attiene ai gradi più alti degli studi, non sia appieno avvertita la inderogabile doverosità – e al tempo stesso il fondamentale interesse – della collettività nazionale di rendere possibile la prosecuzione degli studi ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», secondo il dettato del terzo comma dell’art. 34 della Costituzione. Sotto il primo profilo, il diritto allo studio di cui alla disposizione costituzionale costituisce certamente una delle spettanze riconducibili ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta nell’art. 2, cioè alla proiezione sul terreno del diritto positivo dell’idea di dignità della persona umana. Giova notare al riguardo che l’espressione diritto allo studio ha un duplice significato: uno sostanziale, vale a dire il diritto all’istruzione, cioè la pretesa a quell’arricchimento di conoscenze che favoriscono l’umanizzazione nonché il realizzarsi personale e sociale dell’individuo; e uno strumentale, vale a dire la pretesa ad avere dalla società le prestazioni relative al perseguimento di tale obbiettivo. La dimensione strumentale del diritto allo studio si collega all’art. 3 della Costituzione, non solo laddove (primo comma) afferma il principio di eguaglianza, senza distinzioni di condizioni personali e sociali, ma anche e necessariamente laddove (secondo comma) pone il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, con l’effetto di impedire il pieno sviluppo della persona umana. Ma il diritto allo studio è anche un fondamentale interesse della società, nella misura in cui pone il cittadino in condizione di poter soddisfare i «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2 Cost.); doveri tra cui quello «di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, secondo comma, Cost.). Dunque la tutela del diritto allo studio, anche di quello universitario, non è un optional per lo Stato, ma rientra nei compiti suoi propri, e inderogabili, di promozione dell’individuo e del corpo sociale. (Fonte: G. Dalla Torre, universitas 142, dicembre 2016)