La chiamata dei ricercatori a tempo determinato (TD) e i criteri da rispettare nella copertura dei posti di professore ordinario e associato secondo il DDL 1905. Considerazioni dell’USPUR Stampa
1) Chiamata dei ricercatori TD
La normativa del DDL 1905 prevede, per il reclutamento dei docenti, la chiamata (se necessario per la chiarezza di esposizione parleremo di “chiamata normale”) e la chiamata diretta. Le fasi da attuare per la chiamata normale sono le seguenti:
a) programmazione (triennale) dei posti da coprire con chiamata, diciamo normale, e con chiamata diretta (eventuali ricercatori TD e studiosi di “chiara fama”);
b) pubblicazione dei bandi;
c) ammissione alle procedure per la copertura dei posti degli studiosi in possesso dell’abilitazione conseguita in seguito a concorso o in seguito a riconoscimento (art. 8, comma 3, lettera m);
d) istituzione commissione locale con il compito di procedere alla selezione;
e) lezione pubblica da parte dei candidati;
f) possibilità che la commissione non indichi alcun candidato al dipartimento;
g) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento (o struttura con pari poteri);
h) delibera del CDA, in seguito a parere motivato del rettore, in merito alla proposta di chiamata del dipartimento;
i) copertura dei posti da parte dell’ateneo nel rispetto dei criteri riportati ai commi 3 e 4 dell’art. 9 del DDL. In merito è bene ricordare che per i primi cinque anni successivi all’attivazione da parte dei singoli atenei delle procedure di selezione dei destinatari dei contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (ricercatori TD), non ci potranno essere chiamate dirette per ricercatori TD perché non hanno ancora terminato il secondo contratto triennale.
Per la chiamata diretta dei ricercatori TD la procedura prevede le stesse fasi, con le seguenti varianti:
- manca, ovviamente, la pubblicazione dei bandi;
- manca l’ammissione alle procedure per la copertura dei posti.
Anche la chiamata diretta di studiosi di “chiara fama” (per la copertura di posti di professore ordinario), e di studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, con una idoneità accademica di pari livello, (per la copertura di posti sia di ordinari, sia di associati per una percentuale non superiore al 10%), segue le fasi previste per la chiamata normale, con le seguenti varianti:
- mancanza della pubblicazione dei bandi per i posti che si desidera coprire;
-  mancanza dell’ammissione alle procedure per la copertura dei posti;
-  mancanza della delibera da parte del CdA sulla proposta di chiamata del dipartimento.
Da quanto evidenziato si rileva che la procedura da seguire per la chiamata diretta a posto di associato di un ricercatore TD è, nella sostanza, identica a quella prevista per la chiamata a posto di associato di un ricercatore di ruolo a tempo indeterminato (TIND): l’unica differenza è la certezza che lui ha di essere ammesso alle procedure di selezione da parte della commissione locale.
A nostro avviso è pertanto difficile rendersi conto della norma di cui al comma 6 dell’art. 12 del D.d.l. in oggetto, che dà la possibilità alle università di procedere alla chiamata diretta dei ricercatori TD assegnatari del secondo contratto triennale, che conseguono l’abilitazione alle funzioni di professore associato entro la scadenza del contrato. Riteniamo che tale norma, che porterebbe il ricercatore TD ad assumere una impropria posizione di rilievo rispetto al ricercatore TIND, sia superflua e, quindi, ne chiediamo la cancellazione. Per evitare, tuttavia, che nelle more delle procedure concorsuali (abilitazione e reclutamento) gli atenei perdano la collaborazione, se ritenuta valida, dei ricercatori TD al termine del secondo contratto triennale, noi proponiamo una nuova norma che dia la possibilità agli atenei di mantenere in servizio i ricercatori TD in attesa che terminino le procedure concorsuali cui hanno preso parte. Se viene accettata questa nostra proposta verrà a cadere la “Richiesta di soluzione del problema dello stato giuridico dei ricercatori TIND” che si ritengono discriminati dalla norma richiamata e, di conseguenza, chiedono che nel D.d.L. venga inserita una norma che conceda loro di entrare a domanda, e senza il superamento di una prova, nella fascia dei professori associati.
2) Criteri da rispettare nella copertura di posti
Nella lettera a) del terzo comma dell’art. 9 è detto che “almeno un quinto dei posti da coprire di professore di seconda fascia è destinato alle procedure di cui al comma 2 dell’art. 9”. Così pure nella lettera a) del quarto comma dell’art. 9 è detto che “una percentuale non superiore ad un terzo dei posti da coprire di professore di prima e seconda fascia può essere destinata a procedure di cui al comma 2 dell’art. 9 riservate al personale in servizio nell’ateneo”. Tenuto conto che, una volta approvato il DDL, le regole da seguire per il reclutamento dei professori sia con chiamata normale, sia con chiamata diretta saranno quelle del comma 2 dell’art. 9, si ritiene che le due norme richiamate siano del tutto superfluo e pertanto ne chiediamo la cancellazione. (A. Liberatore, Segretario Nazionale USPUR 16-01-2010)